Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 339Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 5 non si applica alle parti contraenti di CCL aziendali. Inoltre, il chiarimento può interessare solo il campo di applicazione aziendale, ma non quello personale. Nel caso di campi di applicazione aziendali identici, un chiarimento nel campo di applicazione dell’obbligatorietà generale non è possibile (cfr. anche art. 4 cpv. 2 LOCCL).

Capoverso 6: un chiarimento nel campo di applicazione dell’obbligatorietà generale deve essere possibile anche per le aziende membri di un’associazione economica strettamente connessa, sul piano strutturale e dell’orientamento settoriale, con l’associazione di datori di lavoro vincolata dal CCL non dichiarato di obbligatorietà generale di cui al capoverso 5. Tuttavia, il chiarimento può essere accordato solo per le aziende e parti di azienda la cui attività prevalente rientra nel campo di applicazione del CCL non dichiarato di obbligatorietà generale. Per il resto, in merito all’applicazione e agli effetti del capoverso 6 valgono gli stessi principi sopra esposti per il capoverso 5. Il capoverso 6 può essere applicato solo in combinato disposto con il capoverso 5.

2.3.8.4.5 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 80 cpv. 2, n. 6

La decisione relativa a una sanzione amministrativa deve essere passata in giudicato. Non deve più poter essere impugnata mediante un rimedio giuridico.

Per procedere al recupero del credito, il creditore, ossia l’autorità cantonale di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera d, deve prima avviare una procedura esecutiva presso l’autorità d’esecuzione competente (art. 46 LP). In caso di opposizione del debitore, dovrà chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base dell’articolo 80 capoverso 2 n. 6 AP-LEF presso il giudice competente per il rigetto dell’opposizione del Cantone in cui ha luogo la procedura d’esecuzione, conformemente all’articolo 80 capoverso 1 LEF. Il debitore può opporre le eccezioni previste dall’articolo 81 capoverso 3 LEF.

2.3.9 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto

L’ALC è stato concordato nell’ambito degli accordi bilaterali I tra la Svizzera, da una parte, e l’UE e i suoi Stati membri, dall’altra, ed è quindi oggetto delle trattative inerenti al pacchetto relativo al consolidamento e allo sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e l’UE. Nell’ambito di queste trattative la Svizzera e l’UE hanno convenuto, tra le altre cose, il recepimento parziale della direttiva 2004/38/CE e il recepimento del pertinente acquis dell’UE.

Il consolidamento grazie all’aggiornamento dell’ALC garantisce la libera circolazione dei cittadini delle parti contraenti e assicura alle imprese svizzere l’accesso a lavoratori provenienti dall’UE, il che rinsalda l’attrattività della piazza economica svizzera. Senza l’aggiornamento dell’ALC sussisterebbe il pericolo della progressiva erosione degli accordi bilaterali, con ripercussioni negative per l’economia svizzera (cfr.

n. 3.3).