Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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reperire determinati prodotti e i pazienti hanno dovuto ricorrere a dispositivi medici alternativi.
2.4.8.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il Protocollo istituzionale e il Protocollo di modifica non sortiscono alcun impatto sull’ambiente.
2.4.9 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto
Questa sezione concerne il Protocollo di modifica del MRA, salvo che non si faccia espressamente riferimento al Protocollo istituzionale del MRA, le cui spiegazioni figurano al numero 2.1.9.
2.4.9.1 Costituzionalità dei Protocolli
Il Protocollo di modifica si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)388, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002389 sul Parlamento, LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 1997390 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA). In linea di principio, il Protocollo di modifica rientra nelle competenze del Consiglio federale in virtù dell’articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 1995391 sugli ostacoli tecnici al commercio, ma deve essere approvato dall’Assemblea federale a causa del legame con gli altri accordi del pacchetto di stabilizzazione Svizzera-UE (entrata in vigore reciprocamente condizionata, v.
n. 2.1.6.6).
2.4.9.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione
L’attuazione del Protocollo istituzionale e del Protocollo di modifica non richiede alcun adeguamento della legislazione federale o cantonale né misure di accompagnamento.
2.4.9.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
Il Protocollo di modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
Gli Stati SEE/AELS (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) non sono interessati né dal Protocollo istituzionale né dal Protocollo di modifica. Per quanto riguarda le relazioni della Svizzera con questi Paesi, continuano a essere applicabili le disposizioni della
388 RS 101
389 RS 171.10
390 RS 172.010
391 RS 946.51