Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Convenzione del 4 gennaio 1960392 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

Il protocollo di modifica è compatibile anche con la Convenzione AELS riveduta del 21 giugno 2001393. Il protocollo modificativo si applica solo nei rapporti tra la Svizzera e l'UE e i suoi Stati membri, ma non nei rapporti con gli Stati SEE/AELS (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Tra la Svizzera e gli Stati SEE/AELS continuano quindi ad applicarsi, nel settore dell'ARM, le disposizioni contenute nell'allegato I della Convenzione AELS, che corrispondono al MRA in vigore.

2.4.9.4 Forma dell’atto

Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sono sottoposti a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Sia il Protocollo istituzionale che il Protocollo di modifica del MRA comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Il decreto federale che approva i protocolli è pertanto soggetto a referendum ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (v. tuttavia le varianti elencate al n. 4.1).

2.4.9.5 Applicazione provvisoria

Il Protocollo di modifica non verrà applicato in via provvisoria.

2.4.9.6 Aspetti giuridici particolari del testo di attuazione

Il Protocollo di modifica non richiede una legislazione di attuazione né misure di accompagnamento.

2.4.9.7 Protezione dei dati

Il Protocollo istituzionale e il Protocollo di modifica non sollevano particolari problemi in materia di protezione dei dati. I dati che le autorità elvetiche possono essere chiamate a comunicare nell’ambito della cooperazione prevista nei vari settori del MRA vengono trattati nel rispetto del quadro giuridico svizzero inerente alla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle spiegazioni fornite al numero 2.1.9.7.

392 RS 0.632.31 393 RS 0.632.31