Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.5 Trasporti terrestri
2.5.1 Sintesi
Crocevia sull’asse Nord-Sud del continente europeo, la Svizzera ha investito massicciamente in infrastrutture di trasporto efficaci e conduce una politica strategica di trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia. L’accesso al mercato dei trasporti stradali e ferroviari dell’UE è importante per l’economia svizzera come pure per l’approvvigionamento del Paese. È dunque essenziale per la Svizzera salvaguardare a lungo termine le proprie peculiarità e l’accesso al mercato dell’UE.
L’Accordo del 21 giugno 1999394 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui traspor- ti terrestri; di seguito: ATT) è volto da un lato a liberalizzare l’accesso delle Parti contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri e dall’altro a determinare le modalità di una politica coordinata dei trasporti tra la Svizzera e l’UE. In tal senso, esso ricopre un ruolo cardine nel quadro dell’attuazione della politica svizzera dei trasporti e tiene conto della volontà di salvaguardare alcune prerogative già acquisite dalla politica dei trasporti svizzera.
I negoziati con l’UE hanno permesso di adattare e completare l’Accordo sotto nume- rosi aspetti allo scopo di rafforzare ed estendere le relazioni tra la Svizzera e l’UE nel settore dei trasporti in vista di un loro futuro sviluppo. Essendo l’Accordo relativo al mercato interno, i negoziati hanno puntato da un lato a integrare il testo introducendovi nuovi elementi istituzionali e norme relative agli aiuti di Stato, dall’altro ad aggiornarlo in maniera puntuale per sancirvi in particolare misure di tutela dei trasporti pubblici nazionali nel contesto di un’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. A tale scopo sono state ancorate nell’Accordo nuove eccezioni per la Svizzera e si è proceduto a fare delle precisazioni. Diverse delle importanti eccezioni introdotte salvaguardano le prerogative proprie del sistema svizzero di trasporto pubblico (servizio pubblico). Si tratta in particolare della priorità dell’orario cadenzato svizzero, dell’obbligo di integrazione tariffaria per le imprese ferroviarie UE e della garanzia a lungo termine della riservazione delle tracce, incluso del traffico merci. Quest’ultimo punto non era contemplato nel mandato.
Il campo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti dall’Accordo non sono stati modificati, ma unicamente precisati, e le eccezioni esistenti (quali il divieto di circolare la notte e di domenica, il divieto di cabotaggio o il limite di peso di 40 t per i veicoli pesanti) sono state mantenute. La Svizzera è inoltre riuscita a ottenere eccezioni supplementari, fra cui in particolare la garanzia giuridica degli strumenti svizzeri di pianificazione e di garanzia delle tracce.
La Svizzera ha infine proposto, nel quadro dei negoziati, di adeguare alcune disposizioni dell’Accordo su cui i dibattiti con l’UE avevano subito negli ultimi anni una battuta d’arresto. Per permettere di avere più flessibilità a lungo termine sono state ad esempio modificate le disposizioni concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) ed è stata introdotta nell’Accordo una base giuridica per