Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 399Fedlex · Rapporto esplicativo

Nel settore del trasporto ferroviario internazionale, il mercato del trasporto di merci è stato liberalizzato sin dall’entrata in vigore dell’Accordo e questa apertura ha avuto un impatto positivo sulla competitività del trasporto di merci per ferrovia. La Svizzera non ha invece finora recepito le norme UE relative all’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, ambito in cui le prestazioni di servizi sono pertanto possibili solo se oggetto di una cooperazione tra un’impresa ferroviaria svizzera e una estera. Contrariamente al trasporto stradale, l’Accordo non prevede tuttavia un esplicito divieto di cabotaggio per il trasporto ferroviario.

Il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri è stato liberalizzato in seno all’UE nel 2010 nel quadro del terzo pacchetto ferroviario, ma l’apertura completa del mercato (internazionale e nazionale) è stata realizzata nel 2016 con il quarto pacchetto ferroviario. Alla luce del campo d’applicazione dell’Accordo, un’apertura del trasporto ferroviario nazionale di passeggeri non è mai stata oggetto di discussione, il che significa che anche le più severe prescrizioni in materia di governance decise nel quadro dell’apertura dei mercati nazionali prevista dal quarto pacchetto ferroviario dell’UE non si applicano alle imprese ferroviarie svizzere.

L’eventualità di un’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri nel quadro dell’Accordo è stata fonte di dibattito in Svizzera396. Tenuto conto della dimensione politica della questione, la mozione 18.4105 «Modello cooperativo invece dell’apertura del trasporto internazionale di viaggiatori» presentata dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati ha invitato il Consiglio federale a non decidere autonomamente in merito all’eventuale apertura del mercato del trasporto internazionale di viaggiatori su rotaia, bensì di sottoporre la questione al Parlamento in forma appropriata. La mozione è stata accolta il 4 giugno 2019 e dato che la decisione relativa all’apertura del mercato ferroviario internazionale di passeggeri è delegata al Parlamento tramite il presente messaggio, il Consiglio federale propone di toglierla dal ruolo (v. punto 1.5).

Nel quadro dei colloqui esplorativi che hanno preceduto i negoziati, la Svizzera e l’UE hanno convenuto di trattare la questione della reciproca apertura del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri tenendo conto in particolare del campo d’applicazione dell’Accordo (art. 1 cpv. 1) e della direttiva 2012/34/UE397 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. La Svizzera teneva tuttavia a che l’apertura del mercato in questo ambito avvenisse in maniera controllata: Svizzera e UE hanno quindi concordato di introdurre delle eccezioni volte a garantire il mantenimento di alcune specificità svizzere in fatto di trasporti terrestri, in particolare la possibilità di obbligare le imprese di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri a partecipare all’integrazione tariffaria nel settore dei trasporti pubblici, la possibilità di dare priorità al traffico passeggeri secondo l’orario cadenzato nonché il rispetto delle condi-

396 Cfr. Rapporto sui trasporti internazionali di viaggiatori (ferrovia/autobus). Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 14.3673 e 15.3707 del 18 ottobre 2017.

397 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), nella versione figurante all’art.

1 par. 18 lett. b cifra i del PM-ATT.