Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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una futura partecipazione della Svizzera all’Agenzia ferroviaria europea (European Union Agency for Railway, ERA). Questi punti andavano oltre il quadro del mandato.

Per attuare l’esito dei negoziati si rendono necessari adeguamenti minimi della legge sulle ferrovie e della legge sul trasporto di viaggiatori.

Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato integralmente adempiuto e in parte superato (v. n. 5.3). Chiede l’approvazione del protocollo di modifica, del protocollo istituzionale e del protocollo sugli aiuti di Stato e della relativa legislazione di attuazione nell’ambito della parte stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE.

2.5.2 Situazione iniziale

Firmato nel 1999 ed entrato in vigore il 1°giugno 2002, l’Accordo sui trasporti terrestri è inteso a garantire una politica coordinata dei trasporti tra Svizzera e UE e a liberalizzare l’accesso delle Parti contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri (art. 1 cpv. 1 dell’Accordo). Questa apertura è avvenuta gradualmente, con il vigente Accordo andatosi a sostituire progressivamente, e dal 1°gennaio 2005 integralmente, all’Accordo del 2 maggio 1992395 fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

Strumento importante per l’attuazione a livello nazionale della politica dei trasporti e del trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia, l’Accordo ha permesso alla Svizzera non solo di assicurare a lungo termine la collaborazione con l’UE nel settore dei trasporti, ma anche di incardinare la propria politica di trasferimento modale nel contesto europeo. Concludendo questo Accordo, l’UE ha in effetti riconosciuto gli obiettivi e gli strumenti della politica svizzera dei trasporti.

L’Accordo consente alle Parti contraenti di coordinare fra loro i rispettivi standard tecnici, le prescrizioni in materia di immatricolazione dei veicoli, le disposizioni in ambito sociale o ancora le norme concernenti il trasporto di merci pericolose. Prevede altresì importanti eccezioni per la Svizzera. Dal 1999 la Svizzera ha comunque ampiamente adeguato il proprio diritto interno al fine di armonizzarlo con quello dell’UE incorporato nell’Accordo.

Nel settore del trasporto stradale internazionale, i trasportatori svizzeri hanno ottenuto l’accesso al mercato dell’UE e il diritto di effettuare servizi di cabotaggio tra i suoi Stati membri, per esempio per trasportare merci dalla Germania alla Francia (gran cabotaggio). Resta invece vietato il trasporto tra due punti situati sul territorio di uno Stato membro dell’UE effettuato a mezzo di un veicolo immatricolato in Svizzera (piccolo cabotaggio). Lo stesso vale per il trasporto effettuato tra due punti situati in Svizzera da un trasportatore UE (un trasportatore tedesco non può p. es. effettuare un trasporto da Zurigo a Losanna). Il divieto di cabotaggio è previsto anche per gli autobus di linea internazionali, non avendo questi il diritto di trasportare passeggeri su tragitti parziali all’interno della Svizzera.

395 RS 0.740.71