Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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zioni lavorative e salariali svizzere. Essendo state accettate dall’UE, queste nuove eccezioni sono escluse dal recepimento dinamico, di modo che la Svizzera sarà esentata dal dover tener conto dei futuri sviluppi del diritto UE riguardo a queste eccezioni.
Il Common Understanding prevede anche che siano mantenute ed escluse dal recepimento dinamico le seguenti eccezioni, essenziali per la Svizzera: il divieto di transito dei veicoli pesanti con peso massimo superiore alle 40 tonnellate, il divieto per i veicoli immatricolati all’estero di offrire trasporti in partenza e con destinazione in Svizzera (piccolo cabotaggio), il divieto per i veicoli pesanti di circolare la notte e di domenica, l’esenzione dall’aumento delle capacità stradali attraverso le Alpi e la TTPCP.
La Svizzera e la Commissione europea hanno inoltre concordato di non modificare il campo d’applicazione dell’Accordo, che continua ad applicarsi unicamente al trasporto transfrontaliero e non tocca il trasporto puramente nazionale.
2.5.3 Obiettivi e andamento dei negoziati
I negoziati relativi all’Accordo avevano come principale obiettivo quello di permettere alle Parti contraenti di mantenere e assicurare a lungo termine l’accesso reciproco ai rispettivi mercati, migliorare l’interoperabilità su strada e su ferrovia e, per la Svizzera, di garantire le eccezioni esistenti e negoziarne di nuove per attenuare gli impatti dell’apertura del mercato del traffico ferroviario internazionale di passeggeri.
Il quadro dei negoziati è stato definito dal Common Understanding tra la Svizzera e l’UE e dal mandato negoziale dell’8 marzo 2024.
Essendo l’Accordo relativo al mercato interno, i negoziati si sono incentrati sull’integrare nel testo i nuovi elementi istituzionali, in particolare l'obbligo di recepimento dinamico degli atti giuridici dell’UE che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo, dal quale consegue principalmente l’obbligo per la Svizzera di tener conto degli atti giuridici dell’UE relativi all’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, in virtù della quale le imprese ferroviarie estere potranno cioè offrire autonomamente collegamenti ferroviari internazionali con la Svizzera e le imprese svizzere, viceversa, offrire autonomamente collegamenti internazionali con l’UE. Secondo l’Accordo attualmente in vigore, tali servizi di trasporto sono possibili solo se effettuati in cooperazione tra un’impresa ferroviaria svizzera e un’impresa ferroviaria dell’UE.
Nel mandato negoziale dell’8 marzo 2024 si sottolineava la necessità di garantire in questo contesto le peculiarità svizzere nel settore dei trasporti ferroviari (integrazione tariffaria e orario cadenzato) e le esigenze derivanti dal trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia previsto dall’articolo 84 della Costituzione federale del 18 aprile 1999398 (Cost.). Il mandato negoziale prevedeva inoltre di mantenere, parallelamente all’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, il modello di cooperazione in materia di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e la competenza della Svizzera in materia di assegnazione delle tracce sul proprio
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