Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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settore dei trasporti terrestri. In definitiva si trattava di analizzare le misure di attenuazione da adottare in Svizzera e gli interessi da difendere nei negoziati con l’UE prendendo come punto di partenza il Common Understanding e il piano di attuazione presentato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Durante i negoziati l’UFT ha intrattenuto numerosi scambi su questioni specifiche con singoli attori tra cui i Cantoni, i sindacati e le associazioni del personale del settore dei trasporti pubblici, l’Unione dei trasporti pubblici (UTP), le Ferrovie federali svizzere (FFS), la Schweizerische Südostbahn (SOB) e la Bern-Lötschberg-Simplon- Bahn (BLS), la ComFerr, il servizio di assegnazione delle tracce e l’Alliance SwissPass (ASP).
2.5.5 Punti essenziali del protocollo
Due protocolli aggiuntivi e un protocollo di modifica sono attinenti all’Accordo.
Il protocollo istituzionale (PI-ATT) (v. punto 2.1) integra i nuovi elementi istituzionali nel funzionamento dell’Accordo. In quest’ultimo è riservata grande importanza all’elenco delle eccezioni esistenti e delle nuove eccezioni negoziate, che sono esplicitamente escluse dal recepimento dinamico.
Il protocollo di modifica (PM-ATT) contiene invece le modifiche apportate all’Accordo stesso e ai suoi allegati. Gli adeguamenti in questione sono essenzialmente legati all’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri (comprese le nuove eccezioni ad essa attinenti), ai nuovi elementi istituzionali come pure al traffico internazionale di merci, con un cambiamento minimo riguardante il quadro giuridico della TTPCP.
Il PM-ATT è completato da una dichiarazione comune che contiene gli intendimenti di entrambe le Parti contraenti e apporta dei chiarimenti su diversi punti: la collaborazione con l’ERA, la possibilità per le imprese ferroviarie di offrire servizi internazionali in cooperazione, la necessità che alcune decisioni operative, per esempio in caso di ritardo, restino di competenza dei gestori dell’infrastruttura nonché il ruolo dei servizi di assegnazione delle tracce.
Il protocollo sugli aiuti di Stato (v. punto 2.2) mira a completare l’Accordo introducendovi norme concernenti gli aiuti di Stato. Gli obblighi previsti da questo protocollo si applicano unicamente agli aiuti concessi ad imprese per attività rientranti nel campo d’applicazione dell’Accordo. Il trasporto esclusivamente nazionale (servizio pubblico) non è dunque interessato da tali obblighi.
2.5.6 Commento ai singoli articoli del protocollo
2.5.6.1 Protocollo istituzionale
Tramite il PI-ATT vengono introdotti nell’Accordo nuovi meccanismi istituzionali (v. punto 2.1).