Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Il PI-ATT apporta alcuni adeguamenti ai meccanismi di aggiornamento dell’Accordo, in particolare al titolo V (Disposizioni generali e finali), e comporta anche l’abrogazione di alcune sue disposizioni. In virtù dell’articolo 2 paragrafo 2 del PI-ATT vengono abrogati gli articoli 49 paragrafi 1 e 2, 50, 52 paragrafi 1 ‒ 4 e 6, 54, 55 paragrafo 2 e la frase introduttiva dell’allegato 1 dell’Accordo. La frase introduttiva di quest’ultimo è stata soppressa per ragioni terminologiche: alla luce della chiara formulazione del principio di equivalenza di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del PI-ATT, il suo tenore è divenuto ridondante.

Secondo l’articolo 5 paragrafo 2 del PI-ATT, la Svizzera adotta o mantiene nella propria legislazione disposizioni che consentono di raggiungere gli obiettivi perseguiti dagli atti giuridici dell’UE integrati nell’Accordo. Svizzera e UE non devono necessariamente disporre di norme identiche. È sufficiente che l’effetto e la portata dei loro atti normativi siano gli stessi (principio di equivalenza). L’ATT era già improntato al metodo dell’equivalenza. Con l’introduzione del recepimento dinamico, però, la nozione di equivalenza è formulata in maniera più precisa e la procedura di integrazione degli atti giuridici dell’UE nell’Accordo sarà semplificata (v. punto 2.1).

Finora, ogni volta che l’UE adottava un nuovo atto giuridico, la Svizzera adottava una corrispondente normativa a livello di legge o di ordinanza, la cui equivalenza era in seguito verificata dalle due Parti contraenti in seno al Comitato misto. Un atto giuridico dell'UE poteva dunque essere integrato nell’Accordo solo dopo che il Comitato misto aveva stabilito che il diritto svizzero gli era equivalente. È questa, dunque, la procedura utilizzata per confermare l’equivalenza del diritto svizzero rispetto a tutti gli atti giuridici dell’UE figuranti nell’allegato 1.

D’ora in avanti questa fase d’esame da parte del Comitato misto non sarà più necessaria. Non appena l’UE adotterà un atto, se questo rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo, la Svizzera dovrà adeguare la propria legislazione di conseguenza. Cambia quindi la procedura di integrazione degli atti giuridici dell’UE nell’Accordo, ma non il principio di equivalenza. La Svizzera ha l’obbligo di creare un diritto equivalente nel campo d’applicazione dell’Accordo (salvo che per le eccezioni convenute;

v. più in basso), ma il Comitato misto non valuterà più preventivamente se la Svizzera ha attuato le disposizioni in modo equivalente per poter includere quest’atto nell’allegato 1 dell’Accordo. Nota bene: in futuro si potrà dunque rinunciare ad esaminare e confermare l’equivalenza del diritto svizzero, il che significa anche che l’integrazione di un atto giuridico non potrà più essere bloccata da parte dell’EU per via dell’esame di equivalenza, come è stato talvolta il caso in passato.

L’obbligo per le Parti contraenti di integrare gli atti giuridici dell’UE nell’Accordo non si applica se l’atto non rientra nel suo campo d’applicazione o se è interessato da una delle eccezioni previste all’articolo 5 paragrafo 7 del PI-ATT. Si tratta, da un lato, delle eccezioni già contemplate nell’Accordo a salvaguardia delle prerogative specifiche della Svizzera nel settore dei trasporti stradali e ferroviari e, dall’altro, di nuove eccezioni legate all’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, introdotte a tutela del sistema di trasporto in Svizzera: