Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 404Fedlex · Rapporto esplicativo

– articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo: peso massimo autorizzato per gli autoarticolati e gli autotreni equivalente a quelli in vigore nell’UE al momento della firma dell’Accordo (40 t dal 1° gennaio 2005);

– articoli 14 e 20 dell’Accordo: divieto di effettuare trasporti stradali tra due punti situati nello stesso territorio (piccolo cabotaggio);

– articolo 15 dell’Accordo: divieto di circolare la notte e la domenica per i veicoli pesanti;

– articolo 24a dell’Accordo: eccezioni al recepimento dinamico legate alle peculiarità del trasporto pubblico in Svizzera (nuova disposizione introdotta nell’Accordo; v. più in basso);

– articolo 32a dell’Accordo: esenzione dall’aumento delle capacità stradali (nuova disposizione introdotta nell’Accordo; v. più in basso);

– articoli 40 e 42 dell’Accordo: tassa svizzera sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).

2.5.6.2 Protocollo di modifica

Le modifiche apportate all’Accordo sono previste nel PM-ATT.

Preambolo

Nel preambolo le Parti contraenti riaffermano nello specifico l’importanza dell’Accordo e la volontà di promuovere con esso il trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, riconoscendo anche la rispettiva politica di trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. Riguardo al trasporto ferroviario, le Parti contraenti auspicano la salvaguardia di un sistema di qualità basato sulle prestazioni, l’attrattiva e l’affidabilità e riconoscono la rilevanza di nuovi servizi ferroviari internazionali di passeggeri. Il preambolo menziona inoltre la possibilità di proseguire le cooperazioni internazionali, che continueranno ad essere possibili anche con l’apertura del mercato.

Articolo 1 paragrafo 1 del PM-ATT concernente l’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo (campo d’applicazione)

L’Accordo si applica ai trasporti stradali e ferroviari internazionali (art. 2 dell’Accordo). Il suo campo d’applicazione non viene dunque modificato. Le Parti contraenti hanno tuttavia convenuto di chiarire ulteriormente l’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo per quanto concerne il trasporto ferroviario di passeggeri.

Il primo periodo dell’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo non viene modificato. L’Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e di merci, nonché al trasporto combinato internazionale.

All’interno della categoria del trasporto ferroviario di passeggeri rientrano sostanzialmente nel campo d’applicazione dell’Accordo sia il trasporto transfrontaliero regionale sia il trasporto internazionale a lunga distanza. Laddove non venga formulata