Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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un’eccezione esplicita, questi trasporti sono compresi nella definizione di «trasporto ferroviario internazionale di passeggeri».
Nel paragrafo è ora introdotto un secondo periodo in cui si precisa che l’Accordo non si applica al trasporto ferroviario di passeggeri effettuato esclusivamente all’interno della Svizzera, ossia al trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale. Non rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo neppure il trasporto ferroviario puramente nazionale di merci, anche se ciò non è esplicitamente menzionato. Tale delimitazione è già contenuta nell’articolo 2 paragrafo 2 primo periodo dell’Accordo.
Il terzo periodo dell’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo mira a precisare la formulazione precedente. Sancisce cioè che l’Accordo non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio su reti locali o regionali isolate destinate a servizi di trasporto che utilizzano un'infrastruttura ferroviaria o su reti destinate unicamente all’esercizio ferroviario urbano o extraurbano, anche se transfrontaliero. Per questi sistemi locali non è infatti richiesta alcuna interoperabilità, ragion per cui non sarebbe opportuno sottoporli all’Accordo. Questa formulazione non comporta cambiamenti rispetto alla situazione attuale. Serve a fare maggiore chiarezza poiché la formulazione precedente non era abbastanza precisa. Sono pertanto esplicitamente escluse dall’Accordo le imprese che circolano su reti tranviarie chiuse o a scartamento ridotto non interoperabili, anche se attive a livello transfrontaliero.
Articolo 1 paragrafo 2 del PM-ATT concernente l’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo (definizioni)
L’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo contiene una serie di definizioni relative ai trasporti ferroviari. L’articolo 1 paragrafo 2 del PM-ATT introduce ora la nozione di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri.
In base a questa definizione, il cui tenore si fonda in parte su quella di servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all’articolo 3 comma 5 della direttiva 2012/34/UE, per trasporto ferroviario internazionale di passeggeri si deve intendere il servizio di trasporto di passeggeri in cui il treno attraversa la frontiera tra le Parti contraenti. In tale nozione è incluso il diritto di far salire passeggeri in qualsiasi stazione situata lungo la linea internazionale e farli scendere in un’altra anche nei casi in cui queste stazioni siano situate nel territorio dell’altra Parte contraente, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto internazionale. Benché nell’UE sia stato nel frattempo escluso dalla definizione a causa dell’apertura dei mercati nazionali, il criterio del trasporto internazionale quale finalità principale rimane rilevante per entrambe le Parti contraenti nel rapporto con la Svizzera, poiché quest’ultima, a differenza degli Stati membri dell’UE, non è obbligata ad aprire il mercato nazionale del trasporto ferroviario in virtù dell'Accordo.
Articolo 1 paragrafi 3 ‒ 5 del PM-ATT concernente gli articoli 7 (par. 1 e 2, norme tecniche), 9 (par. 1 e 4, trasporti di merci fra i territori delle Parti contraenti) e 17 (par. 3, condizioni applicabili ai trasportatori) dell’Accordo
I suddetti articoli sono stati adeguati e riformulati per tener conto del meccanismo di recepimento degli atti giuridici dell’UE di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del PI-ATT, secondo il quale occorre raggiungere lo stesso risultato.