Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Articolo 1 paragrafo 6 del PM-ATT concernente l’articolo 24 dell’Accordo (diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria e diritti di transito)
L’articolo 1 paragrafo 6 del PM-ATT prevede alcune modifiche dell’articolo 24 dell’Accordo concernente i diritti di transito e di accesso all’infrastruttura ferroviaria.
L’articolo 24 paragrafo 1 dell’Accordo prevede ora il diritto per le imprese ferroviarie di una Parte contraente di transitare sul territorio e accedere alle infrastrutture ferroviarie dell’altra Parte contraente al fine di operare un servizio internazionale alle condizioni definite dalla legislazione dell'UE riportata nella sezione 4 dell'allegato 1 dell’Accordo.
Un nuovo paragrafo 1a prevede poi il diritto per le imprese ferroviarie di una Parte contraente di far salire e scendere passeggeri in qualsiasi stazione situata lungo la linea internazionale nella misura in cui la finalità principale del servizio sia trasportare passeggeri dal territorio di una Parte contraente a quello dell’altra Parte contraente (possibilità di cabotaggio a titolo accessorio). Viene altresì precisato che le autorità competenti delle Parti contraenti, come ad esempio i Cantoni nel caso della Svizzera, o le imprese ferroviarie interessate possono chiedere all’UFT di determinare, nel quadro della procedura di rilascio della concessione, se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri dal territorio di una Parte contraente a quello dell’altra Parte contraente. In questo caso la finalità principale va ravvisata nel fatto che la maggior parte delle entrate risulta dal trasporto transfrontaliero dei passeggeri e non dai trasporti all'interno dell’altra Parte contraente (cabotaggio). Un collegamento che mira in primo luogo a trasportare passeggeri all’interno della Svizzera, ma che prosegue anche oltre frontiera in Paesi confinanti, non soddisferebbe quindi questo criterio e non potrebbe essere offerto indipendentemente da un’impresa dell’UE. Viceversa, lo stesso vale per analogia per le imprese svizzere che volessero offrire collegamenti all’interno di Stati membri dell’UE (in merito all’esame della finalità principale da parte della ComFerr, v. punto 2.5.7.1.1).
In questo modo si mira a garantire che offerte transfrontaliere con fermate intermedie non vengano utilizzate principalmente per servire il mercato nazionale. Stabilendo nell’Accordo le condizioni di accesso al mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, si evita che il futuro sviluppo del diritto dell’UE comporti obblighi per la Svizzera in questo settore. Qualora dovessero emergere contraddizioni con l’articolo 24, sarebbe necessario analizzare caso per caso se il recepimento è compatibile con il campo d’applicazione e l'obiettivo dell'Accordo. Un esempio è quello del criterio della finalità principale, che dall’apertura dei mercati nazionali all’interno dell’UE non si applica più tra i suoi Stati membri, ma è invece applicato ai rapporti tra l’UE e la Svizzera.
Oltre alla finalità principale, la direttiva 2012/34/UE che definisce le condizioni quadro di accesso al mercato internazionale prevede la possibilità di verificare se una nuova offerta possa compromettere dal punto di vista economico l'offerta ordinata esistente (art. 11 direttiva 2012/34/UE), pregiudizio che secondo il diritto dell'UE costituirebbe un motivo per non autorizzarla. Questa possibilità è già prevista dal diritto