Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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svizzero all’articolo 9 capoverso 2 lettera b numero 2 della legge del 20 marzo 2009399 sul trasporto di viaggiatori (LTV).
Articolo 1 paragrafo 7 del PM-ATT concernente l’articolo 24a dell’Accordo (eccezioni al recepimento dinamico concernente il trasporto ferroviario)
Per salvaguardare la qualità e le peculiarità del sistema di trasporto ferroviario svizzero e assicurarsi che le prerogative acquisite dal sistema svizzero di trasporto pubblico non siano compromesse nel quadro dell’apertura del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, le Parti contraenti hanno convenuto un certo numero di eccezioni al recepimento dinamico degli atti giuridici dell’UE da parte della Svizzera nel settore del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri (cfr. art. 5 par. 7 del PI-ATT).
L’articolo 24a dell’Accordo prevede che la Svizzera non è tenuta al recepimento dinamico delle misure seguenti:
– paragrafo 1: la Svizzera ha la possibilità di obbligare le imprese di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri a partecipare all’integrazione tariffaria nel settore del trasporto pubblico. Ciò implica la necessità di offrire al passeggero che deve utilizzare la rete di diverse imprese di trasporto pubblico un solo titolo di trasporto. Se nel quadro dell’apertura del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri un’impresa ferroviaria di uno Stato membro dell’UE offre un servizio in Svizzera (con la possibilità di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate sul territorio svizzero) a titolo accessorio, è necessario, per salvaguardare il funzionamento del sistema di trasporto pubblico in Svizzera, poter obbligare questa impresa di trasporto a partecipare al sistema di integrazione tariffaria. Ciò significa, in pratica, che quando opera un servizio internazionale in Svizzera, l’impresa ferroviaria aderisce all’ASP e ne riconosce le tariffe, ad esempio gli abbonamenti quali quello generale o il metà-prezzo (secondo l’art. 16 e segg. OTV), permettendo così a coloro che viaggiano in Svizzera di utilizzare un abbonamento svizzero o un titolo di trasporto unico anche quando utilizzano un servizio operato da un’impresa ferroviaria di uno Stato membro dell’UE con salita e discesa di passeggeri sul territorio svizzero (cabotaggio). In questo modo si impedisce che le imprese emettano biglietti propri, non riconosciuti da altre imprese, per collegamenti che consentono di viaggiare all'interno della Svizzera. Il sistema ammette i biglietti risparmio o altri biglietti legati a particolari condizioni di viaggio. In questi casi l’impresa può fissare autonomamente i prezzi solo fino a un certo punto e alle condizioni stabilite dal settore, proprio come fanno già oggi le imprese svizzere con i biglietti risparmio. In quanto parte dell’ASP, le imprese straniere hanno gli stessi diritti e doveri delle imprese svizzere.
– paragrafo 2: è stata definita un’eccezione anche per gli strumenti svizzeri di garanzia delle capacità (programma di utilizzazione della rete [PrUR] e piani di utilizzazione della rete [PiUR]). Quest’eccezione è importante per
399 RS 745.1