Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 410Fedlex · Rapporto esplicativo
zera possa continuare ad aggiudicare direttamente (ossia senza gara d’appalto) un contratto di servizio pubblico per la parte di ferroviario transfrontaliero regionale, urbano e extraurbano di viaggiatori operato in territorio nazionale. Contrariamente a quanto avviene negli Stati membri dell’UE, la Svizzera non avrebbe l’obbligo di bandire gare d’appalto. Il contratto di servizio pubblico può in effetti essere aggiudicato direttamente o all’operatore che ha ottenuto il contratto di servizio pubblico sul territorio dell’UE o all’operatore che collabora con l’impresa ferroviaria che ha ottenuto il contratto di servizio pubblico per l’esercizio della linea sul territorio dell’UE. Non si applicano in questa situazione gli obblighi di messa a bando previsti dal regolamento (CE) n. 1370/2007400: in caso di aggiudicazione congiunta di un contratto di servizio pubblico transfrontaliero tra la Svizzera (Cantoni, con o senza partecipazione della Confederazione secondo il tipo di servizio) e un ente di uno Stato membro dell’UE, le autorità competenti possono decidere se optare per l’aggiudicazione diretta o mediante gara d’appalto senza tenere conto dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007. Le altre disposizioni di questo regolamento si applicano fatta eccezione per l’articolo 5bis. La procedura di aggiudicazione dovrà essere convenuta preventivamente dalle autorità competenti. Questa eccezione è importante per la Svizzera in quanto dal 2024, in applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007, devono di norma essere sottoposte a gara nell’UE anche i trasporti ferroviari transfrontalieri regionali di passeggeri. Questo paragrafo del nuovo articolo 24a non concerne i trasporti su strada, per cui gli obblighi del regolamento (CE) n. 1370/2007 si applicano ai contratti di servizio pubblico per prestazioni di trasporto transfrontaliero di passeggeri con autobus. L’esenzione dall’obbligo di aggiudicazione mediante gara si trova riflessa anche nel protocollo sugli aiuti di Stato (v. punto 2.5.6.4).
Articolo 1 paragrafo 8 del PM-ATT concernente l’articolo 29a dell’Accordo (partecipazione all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie)
Sulla base dell’articolo 1 paragrafo 8 del PM-ATT è introdotto nell’Accordo, su proposta della Svizzera, un nuovo articolo 29a. Questa nuova disposizione prevede il diritto per la Svizzera di partecipare, sulla base dell’articolo 75 del regolamento (UE) 2016/796401, ai lavori dell’ERA e di avere debito accesso alle banche dati e ai registri. Se in futuro la Svizzera vorrà far uso di questo diritto, dovrà disciplinare nel dettaglio tipo e portata della collaborazione tra la Svizzera e l’Agenzia in una convenzione con quest’ultima. Questa convenzione, che deve contenere anche disposizioni sui contributi finanziari e questioni inerenti al personale, può inoltre prevedere una rappresentanza della Svizzera senza diritto di voto nel consiglio di amministrazione.
400 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lett. c del PM-ATT.
401 Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, nella versione figurante all’art. 1 par. 8 del PM-ATT.