Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 411Fedlex · Rapporto esplicativo

Viene precisato che l’ERA non esercita poteri esecutivi in Svizzera e che le disposizioni del regolamento (UE) 2016/796 che prevedono tali poteri non devono essere integrati nell’allegato 1 dell’AccordoSe in futuro le parti dovessero decidere di conferire tali competenze all’ERA (p. es. il rilascio di immatricolazioni di veicoli o di certificati di sicurezza per imprese di trasporto ferroviario anche per la Svizzera), l’articolo 29a dell’Accordo dovrà essere adeguato di conseguenza.

Il 20 maggio 2015, il Consiglio federale aveva adottato un mandato negoziale mirato ad apportare all’Accordo le modifiche necessarie a permettere la partecipazione della Svizzera all’ERA. A causa delle questioni istituzionali pendenti, le trattative non erano giunte a buon fine e per mantenere una circolazione ferroviaria fluida tra Svizzera e UE erano state applicate delle misure transitorie sulla base della decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 13 dicembre 2019 relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea402. Da allora questa decisione è stata prorogata di anno in anno. Il fatto che l’UE decidesse ogni anno se prorogarla o meno rendeva tuttavia difficile far previsioni per le imprese e l’industria ferroviaria svizzera. Nella dichiarazione comune le Parti contraenti hanno ora convenuto di prorogare la soluzione transitoria ogni tre anni (v. punto 2.5.6.3: Dichiarazione comune).

Articolo 1 paragrafo 9 del PM-ATT concernente l’articolo 32a dell’Accordo (eccezione al recepimento dinamico relativo all’esclusione di aumenti delle capacità di trasporto su strada)

L’articolo 1 paragrafo 9 del PM-ATT introduce nell’Accordo l’articolo 32a. Questa nuova disposizione concerne l’esenzione dall’aumento delle capacità stradali e la relativa eccezione al recepimento dinamico (cfr. art. 5 par. 7 del PI-ATT).

Tale eccezione mira a garantire che le nuove infrastrutture costruite a fini di sicurezza stradale, come ad esempio l’apertura di un secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo, non siano considerate come un aumento della capacità stradale. La disposizione precisa che la limitazione della capacità stradale non è considerata una restrizione quantitativa unilaterale. Questa precisazione è in relazione con l’articolo 32 dell’Accordo che fissa i principi da rispettare in materia di politica dei trasporti, fra i quali vi è in particolare quello secondo cui le Parti contraenti devono rinunciare a introdurre restrizioni quantitative unilaterali.

Questa eccezione è conforme all’articolo 84 capoverso 3 Cost. (Iniziativa popolare «Per la protezione della regione alpina dal traffico di transito») e alla restrizione iscritta nella legge federale del 17 giugno 1994403 concernente il transito stradale nella regione alpina (risanamento della galleria autostradale del San Gottardo). La compatibilità di questa misura con l’Accordo era stata confermata dall’UE (scambio di lettere dell’11.03.2014 e del 16.12.2015 tra gli allora commissari europei ai trasporti e l’allora Consigliera federale Doris Leuthard).

402 RS 0.740.726

403 RS 725.14