Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Articolo 1 paragrafo 17 del PM-ATT concernente l’articolo 57 dell’Accordo (campo d’applicazione territoriale)
L’articolo 1 paragrafo 17 del PM-ATT adegua il tenore dell’articolo 57 dell’Accordo concernente il campo d’applicazione territoriale. La menzione del trattato che istituisce la Comunità europea è sostituita dalla menzione del trattato sull’Unione europea e del trattato sul suo funzionamento.
Articolo 1 paragrafo 18 del PM-ATT concernente l’allegato 1 dell’Accordo (disposizioni applicabili)
In base all’articolo 1 paragrafo 18 lettera a del PM-ATT nell’introduzione dell’allegato 1 dell’Accordo vengono inseriti due paragrafi in sostituzione della frase introduttiva esistente (v. in proposito anche il commento al punto 2.3.1.1).
Secondo il paragrafo 1, la Svizzera deve creare un proprio diritto equivalente agli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato 1 dell’Accordo (v. rimando all’art. 5 del PI- ATT) nella misura in cui questi rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo. La Svizzera non deve cioè creare un diritto equivalente, per esempio, per trasporti puramente nazionali anche se le disposizioni degli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato 1 si applicano a trasporti puramente nazionali negli Stati membri dell’UE. Lo stesso vale per le eccezioni: le disposizioni degli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato 1 che rientrano nel campo d’applicazione di un’eccezione di cui all'articolo 5 paragrafo 7 del PI-ATT non sono soggette al recepimento dinamico del diritto. Per queste disposizioni la Svizzera non deve di conseguenza creare un diritto equivalente (v. ultimo periodo del paragrafo 1). In base alla normativa del paragrafo 1 non è necessario apportare adeguamenti tecnici concernenti il campo d’applicazione dell’Accordo e le eccezioni al recepimento dinamico negli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato 1 dell’Accordo.
Il secondo paragrafo prevede che, salvo disposizione contraria prevista da un adeguamento tecnico, i diritti e gli obblighi degli Stati membri dell’UE previsti negli atti giuridici dell’UE recepiti nell’allegato 1 dell’Accordo sono applicati alla Svizzera nel rispetto del PI-ATT (v. punto 2.1.6.7). In questo modo si garantisce che la Svizzera abbia gli stessi diritti degli Stati membri dell’UE e non sia penalizzata in quanto «Stato terzo». Questa normativa non trova naturalmente applicazione al di fuori del campo d’applicazione dell’Accordo. Non si applicano ad esempio alla Svizzera diritti e obblighi relativi ai trasporti puramente nazionali interessati dagli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato 1.
La normativa del paragrafo 2 va applicata nel pieno rispetto del PI-ATT. Secondo il principio di equivalenza stabilito nell’articolo 5 paragrafo 2 del PI-ATT (stesso risultato anche se a determinate condizioni la Svizzera sceglie un diverso approccio per raggiungere un obiettivo), la Svizzera non deve applicare come tali gli atti giuridici elencati nell’allegato 1 dell’Accordo, bensì raggiungere gli stessi risultati. In passato la Svizzera ha talvolta adottato misure diverse per raggiungere l’obiettivo stabilito dagli atti giuridici dell’UE. La Commissione europea ha esaminato queste misure prima dell’integrazione degli atti giuridici dell’UE nell'allegato 1 dell’Accordo e con-