Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Articolo 1 paragrafi 10 e 11 del PM-ATT concernente gli articoli 40 e 42 dell’Accordo (misure svizzere, riesame del livello delle tariffe)

Queste disposizioni prevedono una modifica degli articoli 40 e 42 dell’Accordo concernenti il sistema di tariffazione dei veicoli. Le modifiche sono state apportate su iniziativa della Svizzera. Negli anni precedenti l’UE aveva negato l’adeguamento di queste disposizioni, tuttavia necessario dal momento che rimangono aperte sempre meno possibilità di differenziare le tariffe di tassazione in base al tipo di veicolo (aumento del numero di veicoli non inclusi nella formulazione dell’art. 40 par. 2).

La TTPCP è uno degli strumenti più importanti della politica svizzera di trasferimento del traffico. Il fatto che il traffico pesante su strada paghi, conformemente al principio di causalità, i costi esterni che causa crea l’incentivo necessario per trasferire il maggior numero possibile di merci dalla strada alla ferrovia.

Gli attuali articoli 40 e 42 dell’Accordo contengono formulazioni che impediscono di tenere conto degli sviluppi tecnologici dei veicoli pesanti su strada nell’ottica di un ulteriore sviluppo a lungo termine della TTPCP. È il caso in particolare del rimando esplicito alle norme sulle emissioni EURO come criteri determinanti ai fini della suddivisione in categorie di tariffazione secondo l’articolo 40 paragrafo 2 dell’Accordo. Oggi, ad esempio, non è possibile in Svizzera tenere conto delle emissioni di CO2 dei veicoli, mentre l’UE ha già introdotto tale differenziazione nel 2022 con la direttiva Eurovignette riveduta404. Sarebbe altrettanto difficile al momento articolare la TTPCP in più o meno di tre categorie di tariffazione, dato che l’articolo 40 paragrafo 2 dell’Accordo stabilisce già in modo vincolante il numero di categorie di tariffazione. Senza un adeguamento, l’effetto di trasferimento della TTPCP scemerebbe nel tempo e le entrate diminuirebbero. Per poter perseguire gli obiettivi della politica svizzera di trasferimento anche a lungo termine, è necessaria dunque una maggiore flessibilità.

Gli articoli 40 e 42 riveduti dell'Accordo sono formulati in modo volutamente neutro riguardo alle tecnologie. In futuro consentiranno quindi alla Svizzera di adeguare agli sviluppi tecnologici dell’industria automobilistica i criteri secondo cui i veicoli sono suddivisi nelle categorie di tassazione della TTPCP. La nuova formulazione dell’articolo 40 paragrafo 2 consente di introdurre, tra gli altri, criteri basati sulle emissioni (p. es. emissioni di CO2 del veicolo). In futuro, con una decisione del Comitato misto dell’Accordo, si potranno pure introdurre criteri basati sul consumo (p. es. efficienza energetica) per la differenziazione delle categorie di tassazione.

Se la possibilità di sviluppo ulteriore della TTPCP dovesse comportare adeguamenti della legislazione svizzera (in primo luogo dell’ordinanza del 27 marzo 2024405 concernente la tassa sul traffico pesante [ordinanza sulla tassa sul traffico pesante; OTTP] o eventualmente della legge federale del 19 dicembre 1997406 concernente una tassa

404 Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa all’imposizione di oneri sui veicoli per l’uso delle infrastrutture stradali, GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/362, GU L 69 del 4.3.2022, pag. 1.

405 RS 641.811

406 RS 641.81