Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 413Fedlex · Rapporto esplicativo
sul traffico pesante commisurata alle prestazioni [legge sulla tassa sul traffico pesante; LTTP], tali adeguamenti continuerebbero ancora a sottostare ai processi legislativi nazionali della Svizzera. Il Consiglio federale ha adottato il 28 maggio 2025 il messaggio da trasmettere al Parlamento relativo all’ulteriore sviluppo della TTPCP, a sé stante rispetto alla procedura legislativa legata alla modifica degli articoli 40 e 42 dell’Accordo.
Negli articoli 40 e 42 e nell’allegato 10 dell’Accordo sono state inoltre eliminate diverse disposizioni transitorie superate, che non risultano essere più rilevanti né oggi né in ottica futura. Per il resto, molte delle norme contenute in questi due articoli rimangono invariate.
Articolo 1 paragrafo 12 del PM-ATT concernente l’articolo 46 paragrafo 1 dell’Accordo (misure unilaterali di salvaguardia)
A seguito della revisione dell’articolo 40 dell’Accordo si sono dovuti adeguare anche i rimandi a tale disposizione che figurano nell’articolo 46 paragrafo 1.
Articolo 1 paragrafo 13 del PM-ATT concernente l’articolo 51 dell’Accordo (Comitato misto)
L’articolo 51 dell’Accordo che istituisce il Comitato misto è oggetto di adeguamenti conseguenti ai nuovi meccanismi introdotti dal PI-ATT. Gli adeguamenti introdotti dal PI-ATT (v. punto 2.1.6.7) mirano ad armonizzare nella misura del possibile le disposizioni relative alle competenze del Comitato misto contenute negli accordi bilaterali interessati dal presente pacchetto. La disposizione non è modificata nella sostanza, ma viene soppressa l’attuale designazione di «Comitato misto dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera».
Articolo 1 paragrafo 14 del PM-ATT concernente l’articolo 53 dell’Accordo (segreto professionale)
Il titolo dell’articolo 53 dell’Accordo è modificato sostituendo «Riservatezza» con «Segreto professionale», termine più adatto al contenuto di questa disposizione.
Articolo 1 paragrafo 15 del PM-ATT concernente l’articolo 53a dell’Accordo (informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate)
Dopo l’articolo 53 è inserito nell’Accordo un nuovo articolo 53a concernente il trattamento delle informazioni sensibili. Il nuovo articolo 53a prevede che le Parti contraenti si scambino eventuali informazioni classificate secondo l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate concluso il 28 aprile 2008. L’articolo 53a incarica inoltre il Comitato misto di definire modalità atte a garantire una protezione adeguata dei dati sensibili in una decisione apposita.
Articolo 1 paragrafo 16 del PM-ATT concernente l’articolo 55 dell’Accordo (revisione dell’Accordo)
L’articolo 1 paragrafo 16 del PM-ATT prevede una modifica dell’articolo 55 dell’Accordo concernente la sua revisione. Gli adeguamenti testuali sono legati alle modifiche apportate dal PI-ATT e a quelle apportate all’articolo 51 dell’Accordo.