Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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fermato l'equivalenza dell’attuazione da parte della Svizzera. Anche se in futuro questo esame verrà meno, resta valido il principio secondo il quale la Svizzera gode di un certo margine di manovra nell’attuazione degli obiettivi prescritti negli atti giuridici dell’UE. Non sarà pertanto necessario apportare adeguamenti tecnici agli atti giuridici dell’UE elencati nell’allegato 1 qualora la Svizzera adotti misure che, pur divergendo da quelle del diritto dell’UE, raggiungono gli stessi obiettivi.

Nel contesto degli adeguamenti tecnici e del paragrafo 2 qui commentato, ai fini dell’applicazione degli atti giuridici dell’UE integrati nell’allegato 1 dell’Accordo conta anche l’approccio a due pilastri di cui all’articolo 8 paragrafi 2 e 4 del PI-ATT: in linea di principio ciascuna Parte contraente è responsabile dell'applicazione dell’Accordi sul proprio territorio (art. 8 par. 2 PI-ATT). Le istituzioni europee hanno inoltre competenze in materia di vigilanza nei confronti della Svizzera solo se l’Accordo lo prevede esplicitamente (art. 8 par. 4 PI-ATT). Nell'ATT non sono tuttavia previste esplicitamente competenze di vigilanza delle istituzioni dell’UE nei confronti della Svizzera. Ne consegue che se un atto giuridico dell’UE integrato nell'allegato prevede la vigilanza degli Stati membri dell’UE da parte delle istituzioni europee (p. es. sulla base di rapporti che vanno obbligatoriamente presentati all’UE), ciò non vale per la Svizzera. Non sono pertanto necessari adeguamenti tecnici per illustrare in dettaglio tali differenze a livello di attuazione. Possono tuttavia essere scambiate pertinenti informazioni in seno al Comitato misto dell’Accordo (art. 8 par. 1 PI-ATT), come è prassi già oggi.

Stando questa situazione giuridica, le Parti contraenti hanno in larga parte rinunciato a recepire adeguamenti tecnici. Per motivi di trasparenza, solo le decisioni già adottate dal Comitato misto che contengono indicazioni sull’applicazione di determinati atti giuridici dell’UE sono state recepite come adeguamenti tecnici.

Secondo l’articolo 1 paragrafo 18 lettera b cifre iii – viii del PM-ATT sono stati pertanto inseriti rimandi ad esistenti decisioni del Comitato misto o al loro contenuto per i seguenti atti giuridici: direttive 2007/59/CE407, (UE) 2016/797408, (UE) 2016/798409

407 Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lettera b cifra iii del PM- ATT.

408 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione), nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lettera b cifra iv del PM-ATT.

409 Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lett. b cifra v del PM-ATT.