Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 416Fedlex · Rapporto esplicativo
e regolamenti di esecuzione (UE) 2018/545410, (UE) 2018/76411, (UE) 2019/250412. In base all’articolo 1 paragrafo 18 lettera b cifra ii del PM-ATT vengono soppressi nell’allegato 1 dell’Accordo alcuni atti giuridici dell’UE ormai abrogati.
In base all’articolo 1 paragrafo 18 lettera b cifra i del PM-ATT, sono integrati nella sezione 4 dell’allegato 1 dell’Accordo gli atti seguenti:
– Direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico: si tratta di una rifusione dei primi pacchetti ferroviari (essenzialmente il primo e il terzo). Contiene fa l’altro l’elemento di apertura del mercato del terzo pacchetto ferroviario. L’integrazione di questa direttiva nell’Accordo implica che, nel quadro delle eccezioni previste ai paragrafi 1 ‒ 4 del nuovo articolo 24a dell’Accordo, le imprese di trasporto dell’UE possano fornire un servizio transfrontaliero in Svizzera sotto la propria responsabilità a condizione che la finalità principale resti il trasporto transfrontaliero di passeggeri e che, viceversa, le imprese ferroviarie svizzere possano accedere al mercato degli Stati membri dell’UE. Conformemente alla dichiarazione comune delle Parti contraenti, è tuttavia mantenuta la possibilità di svolgere delle cooperazioni;
– Decisione delegata (UE) 2017/2075413: questa decisione delegata è direttamente correlata alla direttiva 2012/34/UE ed è stata attuata dalla Svizzera in maniera equivalente.
– Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545414 sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria: Questo regolamento di esecuzione è direttamente correlato alla
410Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che sta-
bilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lett. b cifra vi del PM-ATT.
411Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che sta-
bilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lett. b cifra vii del PM-ATT.
412Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, rela-
tivo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi
conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011, nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lett. b cifra viii del PM-ATT.
413Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sosti-
tuisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lett. b cifra i del PM-ATT.
414Regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione, del 7 aprile 2016, sulle
procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lett. b cifra i del PM-ATT.