Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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direttiva 2012/34/UE ed è stato attuato dalla Svizzera in maniera equivalente.

– Regolamento (UE) n. 913/2010415 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo: la Svizzera attua questo regolamento già da anni, ma la sua equivalenza non è mai stata stabilita, per cui non ha potuto finora essere integrato nell’allegato 1.

In base all’articolo 1 paragrafo 18 lettera c del PM-ATT è integrato nella sezione 5 dell’allegato 1 dell’Accordo l’atto seguente:

Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (regolamento OSP). Strettamente legato all’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri prevista dalla direttiva 2012/34/UE, questo regolamento definisce le condizioni alle quali le autorità competenti erogano una compensazione delle spese sostenute e/o concedono diritti di esclusiva agli operatori del trasporto pubblico per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico che esse impongono loro o di cui affidano l’esecuzione a un’impresa. Per quanto concerne il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri il regolamento (CE) n. 1370/2007 è recepito, fatta eccezione per i suoi articoli 5 et 5a concernenti rispettivamente l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico e il materiale rotabile ferroviario, alle condizioni definite nel nuovo articolo 24a paragrafo 5 dell’Accordo. Il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applica anche ai trasporti passeggeri transfrontalieri con autobus. Con il presente recepimento nell’Accordo, il regolamento non si applicherà tuttavia alle procedure di ordinazione a livello nazionale, poiché i trasporti esclusivamente nazionali non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo.

Articolo 1 paragrafo 19 del PM-ATT concernente l’allegato 10 dell’Accordo (modalità di applicazione delle tariffe previste all’articolo 40)

L’adeguamento dell’allegato 10 è reso necessario a seguito della modifica dell’articolo 40 dell’Accordo.

Articolo 2 del PM-ATT

In questa disposizione è definita la procedura di ratifica e l’entrata in vigore del PM- ATT. La sua entrata in vigore è collegata a quella della parte del pacchetto relativa alla stabilizzazione.

2.5.6.3 Dichiarazione comune

Le Parti contraenti esprimono i loro intendimenti comuni in diversi settori in una dichiarazione comune.

415 Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, nella versione figurante all’art. 1 par. 18 lett. b cifra i del PM-ATT.