Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Nel primo paragrafo ribadiscono che l’UE riconosce i servizi nazionali indipendenti di assegnazione delle tracce, come previsto anche nell’Accordo (art. 27 par. 1 dell’Accordo). L’UE conferma così di non avere alcuna intenzione di centralizzare in futuro l'assegnazione delle tracce. Peraltro, l'articolo 27 paragrafo 1 dell’Accordo afferma esplicitamente già oggi che ciascuna Parte contraente designa il proprio servizio di assegnazione delle tracce. Qualora l’UE volesse modificarlo, bisognerebbe procedere a un adeguamento dell’Accordo che dovrebbe essere approvato da entrambe le Parti contraenti.
In questa dichiarazione comune è inoltre sancito che i processi operativi sono e rimarranno anche in futuro di competenza dei gestori dell’infrastruttura. Se un treno diretto in Svizzera fa ritardo, spetta al gestore dell'infrastruttura decidere se è possibile mettere a disposizione a breve termine una traccia alternativa o se il treno deve essere fatto tornare indietro alla frontiera. Questa competenza consente di garantire l’elevata qualità della rete svizzera e di evitare ritardi importati, senza intaccare l'orario cadenzato nazionale. La prassi finora seguita in caso di ritardi dei treni può dunque essere mantenuta.
In un secondo paragrafo, entrambe le Parti confermano che le cooperazioni tra le imprese ferroviarie svizzere e quelle dell'UE sono consentite e che le loro offerte possono circolare anche secondo l'orario cadenzato. L’UE ribadisce dunque che non intende modificare alcunché a questa situazione in futuro. Anche in questo caso può dunque essere mantenuta la prassi seguita finora.
Secondo il terzo paragrafo, entrambe le Parti contraenti si impegnano a prorogare in futuro le misure transitorie della decisione n. 2/2019 sulla cooperazione con l'ERA e la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’UE ad intervalli di tre anni (anziché ogni anno come finora), ciò che ha un effetto positivo a livello di certezza del diritto per i vari attori in Svizzera e nell’UE.
2.5.6.4 Protocollo sugli aiuti di Stato
Il protocollo sugli aiuti di Stato è illustrato in dettaglio al punto 2.2 del presente progetto in consultazione. Le disposizioni di diritto internazionale concernenti gli aiuti di Stato disciplinano, da un lato, il divieto materiale di aiuti direttamente applicabile insieme alle diverse eccezioni pure direttamente applicabili e, dall’altro lato, i pilastri della procedura di sorveglianza. Di seguito vengono commentati solo gli aspetti del protocollo sugli aiuti di Stato specificamente riferiti all'Accordo.
Gli obblighi previsti dal protocollo sugli aiuti di Stato si applicano unicamente agli aiuti concessi ad imprese per attività rientranti nel campo d’applicazione dell’Accordo così come esso è previsto al suo articolo 2 (v. punto. 2.2.5.3). I trasporti terrestri esclusivamente nazionali non sono dunque interessati da tali obblighi.
Il protocollo prevede delle deroghe al divieto di principio degli aiuti concessi dalla Svizzera. In un primo tempo si applicano le deroghe di cui all’articolo 3 paragrafi 2 e 3 del protocollo. Per i trasporti terrestri ad essere importante è in particolare l’articolo 3 paragrafo 2 lettera c del protocollo, secondo cui sono compatibili gli aiuti che