Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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rispondono alle necessità di coordinamento dei trasporti o corrispondenti a un rimborso per determinate prestazioni inerenti alla nozione di servizio pubblico. Quest’ultima disposizione corrisponde all’articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [TFUE]). In un secondo tempo, l’allegato I del protocollo sugli aiuti di Stato prevede un sistema di esenzioni. In applicazione dell’articolo 3 paragrafo 2 lettera d del protocollo è stata quindi introdotta nell’allegato I una sezione A volta a indicare gli aiuti considerati compatibili dalle Parti contraenti. In applicazione dell’articolo 3 paragrafo 3 lettera e del protocollo è stata inoltre introdotta una sezione B volta a indicare gli aiuti che potrebbero essere considerati compatibili dalle Parti contraenti. Attualmente queste due sezioni non contemplano alcun aiuto, ma il Comitato misto dell’Accordo potrebbe integrarle in futuro. L’articolo 3 paragrafo 4 del protocollo prevede peraltro che gli aiuti concessi secondo la sezione C dell’allegato I si presumono compatibili e sono esentati dall’obbligo di notifica. La sezione C (esenzione per categoria) contiene un rimando ai capitoli I e III del regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione per categoria) e all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1370/2007, che è recepito nell’allegato 1 dell’Accordo mediante il PM-ATT. Una compensazione per gli obblighi di servizio pubblico concessa in base a tale regolamento nell’ambito dell’esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri è dunque considerata compatibile con il mercato interno. Tali compensazioni sono inoltre esentate dall’obbligo di notifica preventiva. Il citato articolo 9 si applica tuttavia solo secondo il nuovo articolo 24a paragrafo 5 dell’Accordo (v. punto 2.5.6.2). Ciò significa che un’indennità che soddisfa gli altri requisiti del regolamento (CE) n. 1370/2007 è compatibile con il mercato interno e non è soggetta alla notifica preventiva anche se non viene indetta alcuna gara d’appalto. Anche nel settore dei trasporti terrestri si applica, secondo l’articolo 3 paragrafo 6 del protocollo sugli aiuti di Stato, la soglia de minimis stabilita nella sezione D per tali aiuti.
L'allegato II del protocollo sugli aiuti di Stato elenca nella sezione A punto 1 gli atti giuridici applicabili nell’UE nel quadro del protocollo. Al punto 2 della sezione A viene in seguito indicato che la Svizzera istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza equivalente a quello che l’UE opera in applicazione degli atti giuridici figuranti alla lettera a. Anche in questo caso, per il trasporto terrestre è rilevante il citato regolamento (CE) n. 1370/2007.
Attualmente non si ha conoscenza di aiuti di Stato a favore del trasporto di passeggeri e merci rientranti nel campo d’applicazione dell’Accordo. Si può dunque continuare a promuovere il servizio pubblico (ossia il trasporto nazionale o regionale di persone) e il trasporto ferroviario di merci (sia nazionale che transalpino) malgrado gli obblighi previsti dal protocollo sugli aiuti di Stato. Le norme sugli aiuti di Stato non interessano il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (esercizio, mantenimento e ampliamento) e non sono note, infine, misure concrete di sostegno statale nel trasporto merci su strada.
Una valutazione esaustiva delle norme esistenti in materia di aiuti di Stato nel settore dei trasporti terrestri e della loro compatibilità con il protocollo sugli aiuti di Stato sarà effettuata dall’autorità svizzera di vigilanza e, in caso di eventuali ricorsi contro futuri aiuti di Stato attuativi, dai tribunali svizzeri (v. commento al cap. 6 dell’AP della legge sulla sorveglianza degli aiuti di Stato al punto 2.2.7).