Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 420Fedlex · Rapporto esplicativo
2.5.7 Punti essenziali dell’atto legislativo di attuazione
A livello legislativo le modifiche apportate all’Accordo richiedono degli adeguamenti sia della Lferr che della LTV. Gli adeguamenti sono funzionali, da un lato, all’attuazione degli obblighi per la Svizzera direttamente derivanti dall’Accordo (in part. art. 1 par. 6 e 7 del PM-ATT) e, dall’altro, all’attuazione degli atti giuridici dell’UE recepiti nell’allegato 1 dell’Accordo (art. 1 par. 18 del PM-ATT).
All’attuazione del Protocollo sugli aiuti di Stato mediante emanazione di una legge federale concernente la sorveglianza sugli aiuti di Stato è fatto cenno al punto 2.2 (v. in particolare punti 2.2.6 e 2.2.7). Sono previste delle misure d’accompagnamento in materia di diritti sociali.
2.5.7.1 Commento ai singoli articoli dell’atto di attuazione
2.5.7.1.1 Legge sulle ferrovie (Lferr)
Art. 9 cpv. 4 ultimo periodo
Secondo l’articolo 24a paragrafo 3 dell’Accordo (art. 1 par. 7 del PM-ATT, v. punto 2.5.6.2), le richieste di tracce per il trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri da parte di imprese di trasporto ferroviario sia straniere che svizzere godono in Svizzera di priorità nella procedura annuale di ordinazione degli orari e delle tracce nel quadro delle capacità residue (costituite da capacità libere o rimaste libere nel trasporto sia di passeggeri che di merci). Riguardo alle capacità libere, ossia non attribuite conformemente ai PiUR, l’articolo 9b capoverso 4 Lferr sancisce oggi il principio secondo cui nell’attribuzione delle tracce la priorità vada data al traffico viaggiatori cadenzato. Il Consiglio federale può prevedere già oggi deroghe a questa priorità tenuto conto di esigenze macroeconomiche e della pianificazione del territorio. L’aggiunta proposta («nonché degli obblighi di diritto internazionale») crea una base esplicita e stabilisce il nesso tra il nuovo ordine di priorità sancito nell’Accordo e la competenza del Consiglio federale di derogare in via eccezionale a tale principio. Per le capacità rimaste libere, ossia attribuite conformemente ai PiUR ma non ordinate, la Lferr non prevede invece alcun ordine di priorità. Rientra pertanto nella competenza del Consiglio federale, in qualità di legislatore, prevedere un eventuale ordine di priorità a livello di ordinanza per adempiere all’obbligo derivante dall’Accordo.
Art. 40atercpv. 2bis
Il nuovo articolo 24 paragrafo 1a dell’Accordo (art. 1 par. 6 PM-ATT) concede alle imprese ferroviarie dell’UE il diritto di servire più fermate anche all’interno della Svizzera nell’ambito di offerte transfrontaliere (cfr. punto 2.5.6.2), questo a condizione che lo scopo principale di tale offerta consista nel trasporto di persone tra il territorio di uno Stato membro dell’UE e la Svizzera. Alle autorità svizzere competenti e alle imprese ferroviarie interessate dovrà essere dato il diritto di chiedere una verifica dello scopo di tale offerta, verifica che dovrà essere effettuata dall’autorità svizzera di regolazione competente. Se quest’ultima giunge alla conclusione che il requisito dello scopo principale non è soddisfatto, sarà possibile negare l’accesso alla rete svizzera a un’impresa ferroviaria con sede in uno Stato membro dell’UE.