Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 421Fedlex · Rapporto esplicativo

Con il nuovo capoverso 2bis vengono conferite alla ComFerr, in quanto autorità svizzera di regolazione responsabile, le competenze necessarie a tale effetto. La ComFerr agisce esclusivamente su richiesta dell’UFT, di un Cantone interessato in quanto committente o di un'impresa ferroviaria interessata. Un’impresa ferroviaria può essere interessata se, per esempio, opera un’offerta esistente, in concessione (ed eventualmente ordinata) di trasporto nazionale, con cui l’offerta transfrontaliera di un’impresa ferroviaria dell’UE entra in concorrenza. La richiesta di valutazione può essere presentata per esempio nel quadro del rilascio della concessione per la nuova offerta transfrontaliera. Se la richiesta è presentata in fase di consultazione della procedura di rilascio della concessione, l’UFT dovrà inoltrarla alla ComFerr, che detiene la relativa competenza. La richiesta può tuttavia giungere anche durante una concessione già in corso, qualora in particolare la situazione sia cambiata tanto da mettere in dubbio lo scopo principale necessario. I criteri di valutazione circa l’adempimento di quest’ultimo dovranno essere definiti dal Consiglio federale a livello di ordinanza (presumibilmente nell’ordinanza del 25 novembre 1998416 concernente l’accesso alla rete ferroviaria). L’UE li aveva stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014417 (art. 8), nel frattempo abrogato, essendo l’esame dello scopo principale diventato obsoleto a seguito dell’apertura del mercato del trasporto ferroviario nazionale di passeggeri. Detto regolamento può tuttavia servire alla Svizzera da ausilio orientativo. Quali criteri rilevanti, esso prevedeva in particolare la distanza e le fermate scelte dell’offerta, la sua commercializzazione, il materiale rotabile impiegato come pure la quota del trasporto transfrontaliero sul fatturato o sul numero di passeggeri rispetto alla quota del trasporto interno.

Art. 40aquater

Se la ComFerr constata che lo scopo principale di un’offerta transfrontaliera non è adempiuto, all’impresa ferroviaria dell’UE può essere negato l’accesso alla rete secondo l’articolo 24 paragrafo 1 lettera a dell’Accordo (art. 1 par. 6 PM-ATT). Quale ulteriore conseguenza, l’impresa ferroviaria dell’UE si vedrà negato il rilascio della concessione necessaria per la sua offerta o ritirata un'eventuale concessione già rilasciata (v. commento all’art. 9 cpv. 2ter e 3bis LTV). Affinché l’UFT, in quanto autorità concessionaria, possa intraprendere i passi necessari, la ComFerr deve informarlo del ricevimento di una richiesta e della sua decisione.

2.5.7.1.2 Legge sul trasporto di viaggiatori (LTV)

Art. 9a Condizioni speciali per le offerte concessionarie internazionali

In base all’articolo 9 capoverso 2 lettera b, le esistenti offerte concessionarie o autorizzate sia del trasporto a lunga distanza (v. punto 1) che del trasporto regionale ordinato (v. punto 2) sono notevolmente tutelate dalla concorrenza di nuove offerte. Queste non devono far nascere situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista

416 RS 742.122

417 Regolamento di esecuzione (UE) n. 869/2014 della Commissione, dell’11 agosto 2014, relativo a nuovi servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, GU L 239 del 12.8.2014, pag. 1.