Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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dell’economia pubblica per le offerte esistenti. Non devono in particolare pregiudicare l’esistenza delle offerte di trasporto a lunga distanza e possono solo completare le offerte di trasporto regionale ordinate. Con il recepimento del nuovo articolo 24 paragrafo 1 lettera a dell’Accordo viene attuata l’apertura del mercato nel settore del trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri. Le offerte di trasporto transfrontaliero di passeggeri per ferrovia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo, di imprese ferroviarie con sede sia in uno Stato membro dell’UE sia in Svizzera, non sono quindi soggette alla tutela dalla concorrenza connessa in linea di principio a una concessione o autorizzazione. Possono nello specifico farsi concorrenza tra loro. È questo il nocciolo dell’auspicata apertura del mercato e l’oggetto del nuovo articolo 9a capoverso 1. Il trasporto pubblico nazionale non è interessato da questa disposizione e continua a beneficiare della tutela dalla concorrenza di cui sopra. Rimane così protetto anche il traffico a lunga distanza cadenzato sulla tratta nazionale che prosegue all’estero in cooperazione con un’impresa ferroviaria estera.

Se la ComFerr nega a un’impresa ferroviaria l’accesso alla rete secondo l’articolo 40atercapoverso 2bisLTV l’UFT, in qualità di autorità concessionaria, non rilascerà all’impresa la concessione di cui al capoverso 2. Lo stesso vale se un’offerta di un’impresa ferroviaria di uno Stato membro dell’UE non soddisfa più lo scopo principale. In questo caso, dopo la decisione in questo senso della ComFerr l’UFT revocherà la concessione esistente. È fatto salvo un eventuale ricorso contro la decisione della ComFerr dinanzi al Tribunale amministrativo federale, fermo restando che un ricorso contro una decisione della ComFerr ai sensi dell'articolo 40aoctiescapoverso 2 non ha automaticamente effetto sospensivo.

Art. 31c cpv. 1 e 1bis

I committenti dei trasporti pubblici (Confederazione e Cantoni) pianificano già oggi la messa a concorso per le offerte del traffico regionale viaggiatori su strada e su rotaia. Tale pianificazione comprende le offerte messe a concorso congiuntamente, ordinate con o senza partecipazione della Confederazione. In base all’attuazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 (in particolare l’ art. 7 par. 2), determinate informazioni relative alle messe a concorso previste devono essere pubblicate in modo trasparente con un anno di anticipo. Si propone pertanto di utilizzare a tal fine lo strumento esistente della pianificazione della messa a concorso e di estenderlo in futuro a tutte le offerte transfrontaliere. Ora, dunque, dovranno essere incluse nella pianificazione anche le offerte con tratti di linea in Stati confinanti che non sono messe a concorso né ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Fra queste rientrano segnatamente quelle del traffico locale. A seguito di questa modifica, il capoverso 1 sancisce ora solo il principio secondo cui i committenti devono pianificare la messa concorso.

Nel nuovo capoverso 1bisviene dunque precisato quali offerte vadano elencate nella pianificazione delle messe a concorso. aggiungendo a quelle già previste (lett. a e b) tutte le offerte transfrontaliere ordinate dai Cantoni e/o dai Comuni.

La competenza per la pianificazione della messa a concorso rimane tuttavia ai Cantoni.