Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 31d Pubblicazione delle offerte ordinate con tratti di linea in Stati

confinanti

Anche questa nuova disposizione è da ricondurre direttamente al regolamento (CE) n. 1370/2007 (art. 7 par. 3). L’obiettivo di questa panoramica annuale è aumentare la trasparenza riguardo ai servizi transfrontalieri beneficiari di indennità. L’UFT pubblica già oggi una panoramica annuale delle indennità nel traffico regionale viaggiatori, disponibile sul suo sito web all'indirizzo: Traffico regionale viaggiatori – Procedura di ordinazione. Fra queste rientrano anche le offerte transfrontaliere. Ora dovranno tuttavia essere incluse in questa panoramica anche tutte le indennità per servizi transfrontalieri ordinati senza partecipazione della Confederazione. Affinché l’UFT possa pubblicare una panoramica completa, i Cantoni sono tenuti a fornirgli i dati necessari. Il Consiglio federale stabilirà quali probabilmente a livello di ordinanza (ordinanza del 16 ottobre 2024418 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori). Tra questi, i più rilevanti sono la designazione delle linee ordinate e delle imprese di trasporto, nonché l’importo del contributo e la durata dell’ordinazione.

Art. 32a cpv. 1bis

Il nuovo articolo 24a paragrafo 5 dell'ATT non esclude la possibilità di una messa a concorso congiunta per servizi di trasporto pubblico di passeggeri tra la Svizzera e un’autorità di uno Stato membro dell’UE (v. punto 2.5.6.2). Tale messa a concorso è soggetta in questo caso alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007, che è stato ora recepito nell'allegato 1 dell’Accordo e che stabilisce i requisiti per l’aggiudicazione di servizi di trasporto transfrontaliero di passeggeri. Si rinuncia a riportare le prescrizioni da osservare in disposizioni a sé stanti del diritto svizzero. Il nuovo capoverso 1bis esplicita tuttavia che in caso di messe a concorso congiunte occorre osservare le prescrizioni del diritto internazionale. Questa formulazione garantisce che anche in caso di messe a concorso congiunte con lo Stato AELS del Liechtenstein si tenga conto del diritto internazionale determinante. La differenza rispetto al capoverso 1 consiste nel fatto che, in caso di applicazione del capoverso 1, i committenti devono mettere a concorso un'offerta con tratti di linea in uno Stato confinante solo fino al confine di ciascun tratto, coordinando quindi la procedura per il tratto svizzero con quella per il tratto nello Stato confinante. Contrariamente al capoverso 1bis, il capoverso 1 non contempla nessun caso in cui si applichi propriamente il diritto internazionale (ATT).

Art. 35 cpv. 1

L’adeguamento apportato qui è unicamente di carattere formale: ora la

Legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957419 è menzionata per la prima volta nella LTV nel nuovo articolo 9a capoverso 2, per cui nell’articolo in oggetto si può utilizzarne solo l’abbreviazione (LTV).

418 RS 745.16

419 RS 742.101