Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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dell’Accordo sul trasporto aereo in tutti gli organi competenti. L’onere aggiuntivo che ne risulta può essere gestito con le risorse esistenti.

Non sono attesi sgravi del fabbisogno di risorse della Confederazione dovuti al PM- ATA e al PI-ATA. Ciò è dovuto al fatto che l’ulteriore necessità di adeguamenti specifici per il settore del trasporto aereo nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE è relativamente bassa. I processi esistenti relativi al CM dell’ATA e all’aggiornamento dell’allegato ATA funzionano e non richiedono risorse aggiuntive.

Gli effetti della sorveglianza degli aiuti di Stato ora disciplinata sul fabbisogno di risorse della Confederazione sono descritti al punto 2.2.10.1. Le attività settoriali specifiche previste nel campo del trasporto aereo possono essere gestite con le risorse esistenti.

Neanche la partecipazione delle imprese svizzere al programma di ricerca SESAR 3, resa possibile dall’accordo sui programmi UE, comporta un fabbisogno di risorse da parte della Confederazione.

2.6.9.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

In teoria, i Cantoni potrebbero essere interessati dalla sorveglianza degli aiuti di Stato in relazione agli aeroporti regionali. In virtù degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree429, la normativa europea sugli aiuti di Stato consente aiuti al funzionamento per gli aeroporti regionali almeno fino ad aprile 2027. Questa data è già stata prorogata più volte ed è attualmente oggetto di riesame da parte della Commissione europea. Anche il cosiddetto regolamento di esenzione per categoria (v.punto 2.6.6.3) prevede la possibilità di fornire aiuti al funzionamento (agli aeroporti con una capacità fino a 200 000 passeggeri all’anno). Tutti i regimi di aiuto esistenti che prevedono aiuti al funzionamento per aeroporti regionali saranno riesaminati dall’autorità di sorveglianza svizzera una volta scaduto il periodo transitorio.

2.6.9.3 Ripercussioni sull’economia

L’aggiornamento dell’Accordo sul trasporto aereo garantisce la certezza del diritto e contrasta il rischio che, a lungo termine, l’Accordo possa venire meno qualora non venisse aggiornato.

2.6.9.3.1 Ripercussioni sulle imprese

L’Accordo sul trasporto aereo disciplina il reciproco accesso dei vettori aerei svizzeri e dell’UE al mercato aereo liberalizzato. Grazie a esso, i vettori aerei svizzeri sono equiparati ai concorrenti dell’UE. Ne beneficiano anche gli aeroporti nazionali svizzeri. Inoltre, le imprese di costruzione, i fabbricanti di componenti e le imprese di manutenzione possono svolgere i loro compiti alle stesse condizioni competitive delle imprese dell’UE, grazie al reciproco accesso al mercato aereo liberalizzato.

429 Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03) del 4.4.2014.