Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 444Fedlex · Rapporto esplicativo

Il PM-ATA comporta adeguamenti dell’ordinanza sulle dogane solo per quanto riguarda i voli all’interno della Svizzera. Tali modifiche si basano sull’articolo 133 Cost. e sulla legge del 18 marzo 2005431 sulle dogane e sono spiegate al punto 2.6.7.

2.6.10.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Nell’ambito dell’aviazione la Svizzera è vincolata da numerosi obblighi internazionali. La Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale432, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 (Convenzione di Chicago), è la base normativa dell’aviazione civile internazionale e consiste in un testo principale e 19 allegati, per lo più tecnici. Gli accordi bilaterali sul trasporto aereo tra la Svizzera e gran parte di tutti gli Stati disciplinano in particolare i diritti di traffico tra la Svizzera e questi Stati. Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo sul trasporto aereo nel 2002, la Svizzera aveva concluso accordi bilaterali sul trasporto aereo con diversi Stati dell’UE. L’allegato Q della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio433 (AELS), calcato sull’accordo bilaterale Svizzera-UE sul trasporto aereo ed entrato in vigore lo stesso giorno, disciplina le relazioni tra gli Stati membri in materia di trasporto aereo.

Il PM-ATA, il PI-ATA e il Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato sono compatibili con il testo principale della Convenzione di Chicago. Quanto agli allegati tecnici della Convenzione di Chicago, la Svizzera può, se necessario, comunicare eventuali deroghe consentite dal diritto internazionale.

I Protocolli sono inoltre compatibili con gli accordi bilaterali sul trasporto aereo tra la Svizzera e la maggior parte di tutti gli Stati. Nel caso di singoli accordi bilaterali tra la Svizzera e alcuni Stati dell’UE, l’articolo 16 dell’Accordo sul trasporto aereo stabilisce già che le norme del relativo capitolo dell’Accordo prevalgono su quelle dei singoli accordi bilaterali con gli Stati dell’UE. Ciò significa in particolare che è garantito lo scambio di diritti di cabotaggio, anche se questo non è in genere previsto nelle disposizioni dei singoli accordi bilaterali tra la Svizzera e alcuni Stati dell’UE.

I Protocolli sono altresì compatibili con la Convenzione AELS nella versione riveduta del 21 giugno 2001. I protocolli si applicano unicamente alle relazioni tra la Svizzera e l’UE e i suoi Stati membri, ma non alle relazioni con gli Stati dell’AELS. Pertanto, nel settore dell’aviazione civile, tra la Svizzera e gli Stati AELS continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’allegato Q della Convenzione AELS, le quali coincidono ampiamente con l’Accordo sul trasporto aereo vigente.

Per continuare a garantire regole quanto più armonizzate possibile tra gli Stati membri dell’UE e dell’AELS, si dovrà valutare un eventuale adeguamento dell’allegato Q della Convenzione AELS alle modifiche apportate all’Accordo sul trasporto aereo nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE.

431RS 631.0

432RS 0.748.0

433 RS 0.632.31