Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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I negoziati sull’Accordo agricolo (incl. l’estensione al settore della sicurezza alimentare) sono stati condotti nel gruppo negoziale «Agricoltura e sicurezza alimentare». Il primo ciclo di negoziati si è svolto il 21 marzo 2024. In totale hanno avuto luogo undici cicli di negoziati formali. Questi sono stati integrati con scambi informali e incontri sul piano tecnico. Il 20 dicembre 2024 è stato possibile concludere materialmente i negoziati.

Nel corso dei negoziati la Svizzera e l’UE hanno convenuto di suddividere l’Accordo agricolo in una parte sull’agricoltura e una parte sulla sicurezza alimentare. Nella parte sull’agricoltura vengono mantenuti gli attuali allegati 1-3, 7-10 e 12. Inoltre, la Svizzera è riuscita a ottenere che l’UE rinunciasse a una piena integrazione delle nuove disposizioni istituzionali nella parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo. In particolare, in questa parte si è rinunciato all’introduzione del recepimento dinamico del diritto (v. n. 2.1). Analogamente alla trentina di accordi di libero scambio che la Svizzera ha concluso con vari partner438, anche nella parte sull’agricoltura vi sarà la possibilità, in caso di controversie, di adire un tribunale arbitrale, qualora non sia possibile raggiungere un’intesa nel Comitato misto per l’agricoltura. In questo meccanismo di composizione delle controversie non è previsto alcun ruolo per la CGUE.

Il risultato dei negoziati è il compimento del mandato negoziale della Svizzera. Con la rinuncia alla piena integrazione delle disposizioni istituzionali nella parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo la Svizzera ha addirittura ottenuto più di quanto era originariamente previsto negli obiettivi negoziali.

Le rispettive modifiche e integrazioni della parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo sono state stabilite in un Protocollo di modifica dell’Accordo agricolo (di seguito denominato Protocollo di modifica), al quale è aggiunto, come allegato, un Protocollo sul tribunale arbitrale.

2.7.4 Procedura preliminare

Le Commissioni della politica estera (CPE), altre Commissioni del Parlamento interessate, la Conferenza dei governi cantonali (CdC), i partner sociali e l’economia si sono espressi nel quadro dell’elaborazione del mandato negoziale. In questo contesto, tra gli altri, anche l’Unione svizzera dei contadini ha formulato un parere. Il Consiglio federale ha incluso le precisazioni auspicate in particolare dall’Unione svizzera dei contadini nell’ambito di tale consultazione in merito, tra l’altro, al mantenimento delle tariffe doganali, compresi i contingenti doganali e il modo in cui sono gestiti, nonché alla salvaguardia della sovranità della Svizzera in materia di politica agricola nel mandato negoziale dell’8 marzo 2024 (v. n. 1.3.1), il quale, visto il risultato dei negoziati, è stato pienamente adempiuto.

2.7.5 Punti essenziali del Protocollo

Con il Protocollo di modifica, da un lato si tiene conto della nuova situazione secondo cui in futuro i contenuti degli allegati 4, 5, 6 e 11 dell’Accordo agricolo saranno di-

438 Cfr. p.es. ALS Svizzera-Giappone; RS 0.946.294.632