Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi nonché la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.
Il Consiglio federale ritiene il mandato negoziale pienamente adempiuto e in parte superato (v. n. 5.3). Chiede l’approvazione del Protocollo di modifica dell’Accordo agricolo contenente le modifiche alla rispettiva parte sull’agricoltura.
2.7.2 Situazione iniziale
Il valore dell’interscambio commerciale di prodotti agricoli e alimentari tra la Svizzera e l’UE ammonta ogni anno a oltre 16 miliardi di franchi. L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera anche per quanto concerne i prodotti agricoli, con, nel 2023, la metà delle esportazioni verso l’UE e tre quarti (74 %) delle importazioni provenienti dall’UE436. Il commercio di questi prodotti è oggetto dell’Accordo agricolo, che è parte dei Bilaterali I. L’Accordo agricolo prevede concessioni tariffarie reciproche per una selezione di prodotti (all. 1 e 2) nonché la completa liberalizzazione del commercio caseario (all. 3). Agevola altresì gli scambi di prodotti agricoli tramite la riduzione o l’abolizione degli ostacoli non tariffari che si creano a causa della diversità delle prescrizioni sui prodotti e delle disposizioni in materia di omologazione. In quest’ottica, la Svizzera e l’UE riconoscono l’equivalenza delle loro prescrizioni legali nei settori fitosanitario (all. 4), alimentazione degli animali (all. 5), sementi (all. 6), prodotti vitivinicoli e bevande spiritose (all. 7 e 8), produzione biologica (all. 9), norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi (all. 10) nonché animali e prodotti di origine animale (all. 11). In tal modo, i prodotti biologici svizzeri, ad esempio, possono essere esportati nell’UE senza certificati e controlli supplementari. L’Accordo agricolo prevede altresì la protezione reciproca delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette per i prodotti agricoli e alimentari, compresi vini e bevande spiritose (all. 7, 8 e 12).
L’Accordo agricolo era parte dei negoziati sul pacchetto tra la Svizzera e l’UE avviati a marzo 2024.
2.7.3 Obiettivi e andamento dei negoziati
Nel quadro dei colloqui esplorativi (v. n. 1.3.1) le Parti erano giunte alla conclusione che i nuovi elementi istituzionali dovessero essere sanciti anche nell’Accordo agricolo. Inoltre, avevano convenuto negoziati per estendere l’Accordo agricolo al settore della sicurezza alimentare onde allargare l’attuale collaborazione all’intera filiera agroalimentare (v. n. 2.12).437
Questi obiettivi erano stati inclusi nel mandato negoziale svizzero dell’8 marzo 2024. Per l’agricoltura esso stabiliva esplicitamente che era esclusa un’armonizzazione delle politiche agricole della Svizzera e dell’UE e che i negoziati non dovevano pregiudicare la sovranità della politica agricola svizzera nonché l’attuale normativa concernente i dazi, compresi i contingenti doganali e il modo in cui sono gestiti.
436 Fonte UDSC e calcoli dell’UFAG.
437 Cfr. Common Understanding, numeri 1 e 3.