Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.7 Agricoltura

2.7.1 Sintesi

L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera per quanto concerne i prodotti agricoli, con, nel 2023, la metà delle esportazioni verso l’UE e tre quarti (74 %) delle importazioni provenienti dall’UE. Gli scambi riguardano prodotti agricoli e alimentari per un valore di oltre 16 miliardi di franchi l’anno.

Il commercio di tali prodotti è oggetto dell’Accordo del 21 giugno 1999435 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato Accordo agricolo). Trattandosi di un accordo che consente di partecipare al mercato interno dell’UE, anche l’Accordo agricolo è stato oggetto dei negoziati sul pacchetto (Svizzera-UE) avviati a marzo 2024 con l’UE. Conformemente al mandato negoziale dell’8 marzo 2024, l’obiettivo era integrare gli elementi istituzionali nell’Accordo agricolo (v. n. 2.1) ed estenderlo al settore della sicurezza alimentare onde istituire uno Spazio comune di sicurezza alimentare che comprendesse tutti gli aspetti rilevanti per la salute dei vegetali nonché quelli della legislazione veterinaria e alimentare lungo la filiera agroalimentare e agevolasse ulteriormente l’accesso al mercato abolendo tutti gli ostacoli al commercio non tariffari (v.. n. 2.12 Sicurezza alimentare).

Il mandato negoziale dell’8 marzo 2024 stabiliva altresì che non doveva essere pregiudicata la sovranità della politica agricola svizzera e che era esclusa un’armonizzazione della politica agricola. Si trattava inoltre di mantenere i dazi, compresi i contingenti doganali e il modo in cui sono gestiti. Questi obiettivi sono stati pienamente raggiunti.

Nel corso dei negoziati è stato convenuto di strutturare l’Accordo agricolo in due parti: una parte sull’agricoltura e una parte sulla sicurezza alimentare disciplinata mediante un Protocollo dell’Accordo agricolo che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito denominato Protocollo sulla sicurezza alimentare) (v. n. 2.12).

Nei negoziati si è ottenuto che gli elementi istituzionali, in particolare il recepimento dinamico del diritto, non siano applicabili alla parte sull’agricoltura. Tuttavia, anche per questa parte in futuro sarà disponibile un meccanismo di composizione delle controversie con un tribunale arbitrale, fermo restando che non è previsto alcun ruolo per la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Inoltre, nella parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo non sono possibili misure di compensazione in caso di violazione di un altro accordo che disciplina la partecipazione al mercato interno dell’UE.

Agli attuali allegati della parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo non sono state apportate modifiche. Anche in futuro continueranno a funzionare e saranno aggiornati come finora. Ciò include le concessioni tariffarie reciproche nonché il libero scambio nel settore caseario, il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose, compreso il riconoscimento reciproco delle denominazioni dei vini e delle bevande spiritose, i prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico, il

435 RS 0.916.026.81