Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sciplinati nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, dall’altro vengono aggiornati singoli articoli nella parte sull’agricoltura, tra cui quelli relativi alla composizione delle controversie. Agli attuali allegati 1-3, 7-10 e 12 dell’Accordo agricolo non sono state apportate modifiche. Anche in futuro non saranno sottoposti al recepimento dinamico del diritto e quindi continueranno a funzionare come finora.
La parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo in futuro comprenderà:
– gli allegati 1-3: concessioni tariffarie reciproche e libero scambio nel settore caseario;
– gli allegati 7 e 8: agevolazione del commercio di vini e bevande spiritose mediante le norme e la collaborazione convenute tra le Parti nonché protezione reciproca delle denominazioni dei vini e delle bevande spiritose della rispettiva altra Parte;
– l’allegato 9: riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle prescrizioni legali nel settore dell’agricoltura biologica e conseguente agevolazione del commercio (libera circolazione, senza certificati di controllo);
– l’allegato 10: riconoscimento dei controlli svolti dalla Svizzera per l’adempimento delle norme di commercializzazione dell’UE per i prodotti ortofrutticoli freschi esportati o riesportati nell’UE;
– l’allegato 12: riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari.
Il Protocollo di modifica, oltre al preambolo, contiene quattro articoli, laddove l’articolo 1 comprende le modifiche contenutistiche dell’Accordo agricolo. Al Protocollo di modifica è allegato il Protocollo sul tribunale arbitrale adeguato per la parte sull’agricoltura.
2.7.6 Commento ai singoli articoli del Protocollo
Preambolo del Protocollo di modifica
Il preambolo descrive i motivi all’origine della modifica dell’Accordo agricolo mediante un Protocollo di modifica. Da un lato alcune disposizioni dell’attuale Accordo agricolo trattano settori che in futuro saranno disciplinati dal Protocollo sulla sicurezza alimentare, dall’altro sono state adattate anche disposizioni istituzionali, in particolare quelle sulla composizione delle controversie e sul Comitato misto per l’agricoltura onde migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’Accordo agricolo e garantire la coerenza con il neoistituito Spazio comune di sicurezza alimentare.
Il preambolo afferma che l’Accordo agricolo deve basarsi sull’uguaglianza, sulla reciprocità e sull’equilibrio generale dei vantaggi, dei diritti e degli obblighi delle Parti nei settori in esso contemplati. Ricorda che entrambe le Parti mantengono la loro sovranità sull’impostazione delle rispettive politiche agricole.