Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Il preambolo afferma che tra l’Accordo agricolo e gli altri sei accordi tra l’Unione europea e la Svizzera firmati il 21 giugno 1999 vi è un legame intrinseco. Nell’ambito dell’Accordo agricolo, il Protocollo di modifica e il Protocollo sulla sicurezza alimentare che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare formano un insieme coerente.

Articolo 1 del Protocollo di modifica concernente le modifiche dell’Accordo agricolo e dei suoi allegati

L’articolo 1 è il vero e proprio fulcro del Protocollo di modifica. Contiene gli articoli modificati sulla composizione delle controversie, una modifica dell’articolo sul Comitato misto per l’agricoltura, un nuovo articolo sulle modalità di gestione delle informazioni confidenziali nonché le modifiche necessarie nella parte principale dell’Accordo agricolo alla luce dell’istituzione dello Spazio comune di sicurezza alimentare.

Articolo 1 numero 1 del Protocollo di modifica concernente la terminologia

In tutta la parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo la terminologia è adeguata in modo che al posto di Comunità europea o Comunità si parli di Unione europea.

Articolo 1 numero 2 del Protocollo di modifica concernente l’articolo 5 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli) dell’Accordo agricolo

Dall’elenco di cui all’articolo 5 dell’Accordo agricolo vengono eliminati gli attuali allegati 4 (settore fitosanitario), 5 (alimentazione degli animali), 6 (sementi) e 11 (Accordo veterinario) poiché vengono trasposti nel Protocollo sulla sicurezza alimentare.

Articolo 1 numero 3 del Protocollo di modifica concernente l’articolo 6 (Comitato misto per l’agricoltura) dell’Accordo agricolo

L’articolo 6 dell’Accordo agricolo disciplina il Comitato misto per l’agricoltura. Le disposizioni concernenti le competenze del Comitato misto contenute negli accordi bilaterali in questione sono state uniformate. Di conseguenza viene aggiornato anche l’articolo sul Comitato misto per l’agricoltura. Dal punto di vista materiale le modifiche nel testo sono di lieve portata e anche sulla prassi del Comitato misto per l’agricoltura la nuova formulazione dell’articolo 6 non ha alcuna ripercussione.

Articolo 1 numeri 4 e 5 del Protocollo di modifica concernente gli articoli 7 (Principio dell’esclusività), 7a (Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione) e 7b (Misure di compensazione) dell’Accordo agricolo

Gli articoli 7, 7a e 7b dell’Accordo agricolo disciplinano la nuova procedura di composizione delle controversie. L’articolo 7 obbliga le Parti ad avvalersi esclusivamente di questa procedura per la composizione di eventuali controversie relative all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo agricolo (v. n. 2.1.6.4.1). Si tratta di un obbligo consueto per evitare un eventuale forum shopping.

Come finora, in una prima fase le Parti devono cercare di comporre una controversia nel Comitato misto per l’agricoltura (art. 7a par. 1). La novità consiste nella possibilità, per una delle Parti, di chiedere che un tribunale arbitrale decida la controversia se entro tre mesi il Comitato misto per l’agricoltura non riesce a trovare una soluzione