Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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alla difficoltà accettabile per entrambe le Parti (art. 7a par. 2). Le modalità della procedura di composizione delle controversie sono disciplinate nel Protocollo sul tribunale arbitrale allegato al Protocollo di modifica (v. di seguito). Nella procedura di composizione delle controversie di cui alla parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo non è previsto alcun ruolo per la CGUE, poiché gli allegati che vengono mantenuti nella parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo non sono sottoposti al recepimento dinamico del diritto e di conseguenza la CGUE non ha alcun ruolo per quanto concerne l'interpretazione uniforme del diritto dell'UE. L’articolo 7a paragrafo 4 sancisce inoltre che le procedure di composizione delle controversie ai sensi dell’articolo 7a paragrafo 2 non pregiudicano le concessioni tariffarie accordate stabilite agli allegati 1, 2 e 3 dell’Accordo agricolo né la loro gestione. Statuisce quindi esplicitamente che tali allegati e la loro gestione non possono essere modificati nell’ambito di un’eventuale procedura di composizione delle controversie. Inoltre, l’articolo 7b stabilisce che eventuali misure di compensazione nella parte sull’agricoltura sono possibili soltanto in caso di violazione dell’Accordo agricolo (parte sull’agricoltura e parte sulla sicurezza alimentare), tuttavia non in caso di violazione di un altro accordo sul mercato interno. Anche in questo la soluzione nella parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo si differenzia dagli altri accordi che disciplinano la partecipazione al mercato interno dell’UE.

Articolo 1 numeri 6 e 7 del Protocollo di modifica concernente gli articoli 9 (Segreto professionale) e 9a (Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate) dell’Accordo agricolo

L’articolo 9a prevede che lo scambio di informazioni classificate tra le Parti avvenga conformemente all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate concluso il 28 aprile 2008439. Inoltre, l’articolo 9a incarica il Comitato misto di definire, in una decisione adottata appositamente a questo scopo, le modalità per garantire un’adeguata protezione delle informazioni sensibili non classificate. Infine, il titolo dell’articolo 9 dell’Accordo agricolo (attuale articolo sulla riservatezza) è modificato in «Segreto professionale».

Articolo 1 numero 8 del Protocollo di modifica concernente la terminologia

Per fare chiarezza in merito alle competenze dei due Comitati misti preposti all’Accordo agricolo (v. n. 2.12.8 sul Comitato misto per la sicurezza ali-mentare), agli articoli 11, 12 e 13 dell’Accordo agricolo il termine «Comitato» è sostituito dall’espressione «Comitato misto per l’agricoltura».

Articolo 1 numero 9 del Protocollo di modifica concernente l’articolo 15 (Allegati, appendici e protocollo) dell’Accordo agricolo

Conformemente alla versione modificata dell’articolo 15 dell’Accordo agricolo, oltre agli allegati 1-3, 7-10 e 12 nonché alle loro appendici, anche il Protocollo sul tribunale arbitrale adeguato per la parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo è parte integrante di quest’ultimo. Esso è aggiunto all’Accordo agricolo come protocollo.

439 RS 0.514.126.81