Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Articolo 1 numero 10 del Protocollo di modifica concernente l’articolo 16 (Campo di applicazione territoriale) dell’Accordo agricolo

L’articolo sul campo di applicazione territoriale è strutturato allo stesso modo in tutti gli accordi del pacchetto (Svizzera-UE). Di conseguenza anche l’articolo 16 dell’Accordo agricolo è adeguato (v. n. 2.1.6.7).

Articolo 1 numero 11 del Protocollo di modifica concernente l’articolo 17 (Entrata in vigore e durata) dell’Accordo agricolo

Un nuovo paragrafo 5 nell’articolo 17 dell’Accordo agricolo chiarisce che se una Parte denuncia l’Accordo agricolo conformemente all’articolo 17 paragrafo 3 anche il Protocollo sulla sicurezza alimentare cessa di applicarsi con effetto alla stessa data. Parallelamente, il nuovo paragrafo 6 sancisce che i diritti e gli obblighi che i singoli e gli operatori economici hanno già acquisito mediante l’Accordo agricolo sono mantenuti anche se l’Accordo agricolo non è più in vigore e che le Parti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Articolo 1 numero 12 del Protocollo di modifica concernente l’abrogazione degli allegati 4, 5, 6 e 11 dell’Accordo agricolo

Conformemente all’articolo 1 numero 12, gli allegati 4, 5, 6 e 11 sono abrogati alla data di entrata in vigore del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Se tale protocollo non dovesse entrare in vigore, gli allegati verrebbero mantenuti invariati nell’Accordo agricolo. Tuttavia, in tal caso non sarebbe chiaro come si potrebbe assicurare l’ulteriore funzionamento di questi allegati, visto che ad essi non sarebbero applicabili le nuove disposizioni istituzionali che ne garantirebbero un regolare aggiornamento.

Articolo 1 numero 13 del Protocollo di modifica concernente il Protocollo sul tribunale arbitrale

Conformemente all’articolo 1 numero 13, l’allegato del Protocollo di modifica, che comprende il Protocollo sul tribunale arbitrale adeguato per la parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo, è aggiunto come Protocollo dell’Accordo agricolo.

Articolo 2 del Protocollo di modifica concernente l’applicazione transitoria degli allegati 4, 5, 6 e 11 all'Accordo agricolo

L’articolo 2 del Protocollo di modifica fa riferimento alla disposizione transitoria definita all’articolo 32 del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Chiarisce che gli effetti degli allegati 4, 5, 6 e 11 dell’Accordo agricolo sono mantenuti durante il periodo transitorio di 24 mesi al massimo dopo l’entrata in vigore del Protocollo sulla sicurezza alimentare. L’articolo stabilisce altresì che l’esatta data di fine di questo periodo transitorio è determinata da una decisione del Comitato misto per l’agricoltura previa notifica da parte del Comitato misto per la sicurezza alimentare.

Articolo 3 del Protocollo di modifica concernente l’entrata in vigore

Il Protocollo di modifica è un elemento della parte di stabilizzazione del pacchetto (Svizzera-UE). Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla no-