Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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tifica della conclusione della procedura interna per l’approvazione di tutti gli strumenti di diritto internazionale della parte di stabilizzazione del pacchetto (Svizzera- UE).
Protocollo sul tribunale arbitrale
Il Protocollo dell’Accordo agricolo sul tribunale arbitrale si fonda sulle regole d’arbitrato che si applicano per gli accordi sul mercato interno. In proposito, con la seguente precisazione si rimanda ai commenti di cui al numero 2.1.6.4.2. Del Protocollo sul tribunale arbitrale della parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo non fanno parte le disposizioni concernenti il coinvolgimento della CGUE.
2.7.7 Punti essenziali del testo di attuazione
Agli attuali allegati 1-3, 7-10 e 12 non sono state apportate modifiche. Anche in futuro non saranno sottoposti al recepimento dinamico del diritto e continueranno a funzionare come finora. Pertanto, non è necessario un testo di attuazione del Protocollo di modifica. Gli adeguamenti necessari nel settore della sicurezza alimentare sulla base del Protocollo sulla sicurezza alimentare sono illustrati al numero 2.12.7.
2.7.8 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto
Con il Protocollo di modifica, nella parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo si tiene conto del neoistituito Spazio comune di sicurezza alimentare e si aggiornano alcune disposizioni istituzionali. Il Protocollo di modifica non comporta modifiche degli attuali allegati 1-3, 7-10 e 12 dell’Accordo agricolo. Non si prevedono ripercussioni rilevanti sui Cantoni, sull’economia, sulla società o sull’ambiente.
La Svizzera continuerà a essere autonoma nell’impostazione della sua politica agricola. Viene mantenuta anche l’attuale protezione doganale (incl. dazi e contingenti). Eventuali misure di compensazione nella parte sull’agricoltura dell’Accordo agricolo sono possibili soltanto in caso di violazione dell’Accordo agricolo (incl. sicurezza alimentare), tuttavia non in caso di violazione di un altro accordo sul mercato interno. Inoltre, eventuali misure di compensazione devono essere proporzionate. Ciò fa sì che per la Svizzera aumenti la certezza del diritto.
Il Consiglio federale esaminerà a tempo debito il fabbisogno di risorse indicato e provvederà affinché l'eventuale fabbisogno supplementare di personale sia coperto con le risorse proprie della Confederazione.
Le ripercussioni del Protocollo sulla sicurezza alimentare sono illustrate al numero 2.12.9.
2.7.9 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto
2.7.9.1 Costituzionalità del Protocollo
Il Protocollo di modifica si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. In virtù dell’articolo 184 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali. Ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati