Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 454Fedlex · Rapporto esplicativo

internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art. 7a cpv. 1 LOGA). Il Protocollo di modifica non è un trattato internazionale la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. In particolare, in seguito all'inserimento di disposizioni istituzionali sulla composizione delle controversie, il Protocollo di modifica va oltre il campo d’applicazione previsto dall'articolo 177a LAgr, secondo cui il Consiglio federale può concludere accordi in ambito agricolo, fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli. Esso non è nemmeno un trattato internazionale di portata limitata in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Il Protocollo di modifica va pertanto sottoposto all’Assemblea federale per approvazione.

2.7.9.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione e delle misure di accompagnamento

Non sono necessarie né una legislazione di attuazione né misure di accompagnamento.

2.7.9.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Il Protocollo di modifica è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Ѐ previsto che anche l’Accordo aggiuntivo del 27 settembre 2007440 fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli sia adeguato di conseguenza. Gli adeguamenti eventualmente necessari agli allegati della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960441 (AELS) saranno esaminati ed effettuati in un secondo tempo. Per il resto si rimanda ai commenti di cui al numero 3.1.3.

2.7.9.4 Forma dell’atto

In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno al referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 LParl, le norme di diritto contengono disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale. Il Protocollo di modifica introduce una nuova procedura di composizione delle controversie con la possibilità di chiedere che un tribunale arbitrale composto in modo paritetico decida la controversia. I rispettivi adeguamenti vanno considerati disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Pertanto, il decreto federale concernente l’approvazione

440 RS 0.916.026.812 441 RS 0.632.31