Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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contributo destinato ad affrontare altre importanti sfide comuni. Negli accordi di attuazione specifici per Paese vengono definite principalmente: la ripartizione dei fondi in base ai campi tematici, le misure di sostegno previste e le direttive volte a garantire il rispetto dei principi di attuazione e dei valori comuni. La Svizzera e l’UE avviano tre anni prima della fine del periodo di contribuzione i colloqui per il memorandum d’intesa relativo al periodo successivo e li concludono al più tardi entro due anni. Gli accordi di attuazione con gli Stati partner nel settore della coesione devono essere conclusi al più tardi due anni dopo l’inizio del periodo di contribuzione, mentre quando si tratta delle altre importanti sfide comuni tali accordi devono essere conclusi al più tardi cinque anni dopo l’inizio del periodo di contribuzione. Ciò assicura una maggiore flessibilità e permette di reagire in maniera ottimale a tali sfide. In questo modo resta possibile, per esempio, prevedere un’attuazione in due fasi, come è il caso del secondo contributo nel settore della migrazione.
Per quanto riguarda il primo contributo svizzero 2030–2036, l’allegato II dell’Accordo fissa, come previsto nel mandato negoziale svizzero, le principali modalità di attuazione (v. n. 2.10.5.5). La procedura in questo caso è quindi leggermente diversa da quella del meccanismo a lungo termine summenzionato.
2.10.5.2 Disposizioni di attuazione
L’Accordo sul contributo definisce i principi di base per l’attuazione e la gestione dei fondi. Poiché la gestione generale è di responsabilità della Svizzera, l’Accordo prevede che nell’importo totale siano inclusi i relativi costi (spese proprie), che dunque non costituiscono un onere supplementare.
Nell’attuazione del proprio contributo la Svizzera segue un approccio collaborativo: in linea di massima, lo Stato partner partecipa al finanziamento delle misure di sostegno. L’esecuzione di queste misure è, con poche eccezioni, responsabilità di quest’ultimo, che è tenuto a garantire un’attuazione attenta e deve pertanto adottare adeguati sistemi di gestione e di controllo. La Svizzera segue da vicino l’attuazione e può effettuare controlli conformemente ai propri requisiti interni. Se realizza direttamente alcune misure di sostegno, adotta a sua volta sistemi di controllo e gestione adeguati.
L’Accordo stabilisce che il contributo finanziario svizzero si basa su valori comuni di rispetto dei diritti umani, democrazia, Stato di diritto, dignità umana e uguaglianza. Oltre a questi valori nell’Accordo è sancito il rispetto di altri principi fondamentali come il buongoverno, la trasparenza, la non discriminazione, l’efficienza e l’obbligo di rendiconto. La Svizzera e i suoi Stati partner si impegnano infine a contrastare efficacemente ogni forma di corruzione. Se vi sono indizi di una possibile violazione dei valori e dei principi comuni, la Svizzera può avviare un’indagine nel corso della quale lo Stato partner deve avere la possibilità di esprimersi sulla questione. Una volta conclusa questa procedura la Svizzera può prendere provvedimenti appropriati, proporzionati ed effetivi. Ciò significa che in casi gravi si può arrivare a una sospensione delle misure di sostegno interessate o a una loro cancellazione.