Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 532Fedlex · Rapporto esplicativo
sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est non esiste più una base legale che permetta di versare contributi nel settore della coesione. Nell’Common Understanding la Svizzera e l’UE hanno infine deciso che nel quadro dei negoziati venisse concordato un impegno finanziario supplementare per il periodo di transizione, dalla fine del 2024 all’avvio del nuovo meccanismo. Questo impegno finanziario una tantum avrebbe dovuto rispecchiare il livello di partenariato e cooperazione tra Svizzera e UE in questo periodo. La Svizzera ha confermato la propria disponibilità in merito nel mandato negoziale. Anche questi fondi potranno essere impegnati solo dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sul contributo e della legge sui contributi per la coesione.
Il livello di partenariato e di cooperazione dopo la fine dei negoziati è stato definito in una dichiarazione comune della Svizzera e dell’UE. Secondo questa dichiarazione, la cooperazione, dopo la fine dei negoziati, si estenderà (v. n. 1.3.4) grazie alla soluzione transitoria riguardante i programmi UE, in particolare con l’apertura ai ricercatori svizzeri del programma di ricerca Orizzonte Europa dal 1° gennaio 2025, e perché verranno portate avanti le soluzioni individuate nell’Common Understanding («modus vivendi»), in particolare per i settori dell’energia, della sanità e dei trasporti terrestri oltre al dialogo sulla regolamentazione dei mercati finanziari previste per il periodo dei negoziati522. Per quanto riguarda gli accordi relativi al mercato interno esistenti, le Parti intendono inoltre cooperare strettamente e in buona fede per assicurare il loro corretto funzionamento. La dichiarazione prevede infine che, considerato il delicato processo di ratifica sia in Svizzera che nell’UE, le Parti si adopereranno per sostenerne l’efficace conclusione astenendosi dal prendere qualsiasi misura che potrebbe comprometterlo.
Le modalità di attuazione dell’impegno finanziario supplementare una tantum sono definite nell’allegato III dell’Accordo sul contributo. L’impegno finanziario supplementare una tantum si articola in due fasi, una antecedente e una successiva all’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera- UE. Fino all’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione ammonterà a 130 milioni di franchi all’anno. Questo importo tiene conto del previsto approfondimento della cooperazione con l’UE dalla fine del 2024, come stabilito nella dichiarazione comune. L’UE aveva chiesto un importo doppio, ma dal punto di vista della Svizzera era importante che questa somma, relativa al periodo precedente l’entrata in vigore, non fosse più elevata di quella del secondo contributo, pari in media a circa 130 milioni di franchi. Per il periodo dall’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione fino alla fine del 2029 l’impegno finanziario una tantum ammonterà invece a 350 milioni di franchi all’anno. L’aumento tiene conto del fatto che a quel punto la cooperazione tra la Svizzera e l’UE la cooperazione verrà ulteriormente approfondita. Dal 2030 inizierà il periodo di contribuzione del primo contributo della Svizzera nel quadro del nuovo meccanismo.
Come per il contributo svizzero, anche per l’impegno finanziario una tantum deve essere innanzitutto creata la base legale, costituita dall’Accordo sul contributo e dalla legge sui contributi per la coesione. Non è quindi possibile attuare tale impegno già dal 2025. I fondi dell’impegno finanziario supplementare una tantum saranno di
522 Cfr. Common Understanding, n. 20.