Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.10.5.5 Primo contributo svizzero ai sensi dell’Accordo sul contributo

Conformemente a quanto stabilito nel mandato negoziale, le modalità di attuazione del primo contributo svizzero sono definite nell’allegato II dell’Accordo sul contributo. Il primo contributo svizzero ammonta a 350 milioni di franchi all’anno per sette anni, dal 2030 al 2036 (fr. 308 mio. per il settore della coesione e fr. 42 mio. per quello della migrazione). In fase di negoziazione l’UE aveva chiesto inizialmente un contributo pari a 520 milioni all’anno calcolato facendo riferimento ai fondi europei di coesione, che nell’attuale QFP ammontano a 56 miliardi di euro all’anno, e alle dimensioni dell’economia svizzera. Per la Svizzera era tuttavia di fondamentale importanza che tale importo mantenesse un’adeguata relazione con i contributi versati dagli Stati SEE/AELS, come la Norvegia, e con il contributo attuale.

Con 350 milioni di franchi all’anno, il contributo svizzero resta nettamente inferiore a quello messo a disposizione dalla Norvegia nel quadro del meccanismo finanziario del SEE e del meccanismo finanziario norvegese521 (l’equivalente di circa fr. 430 mio. all’anno per il periodo 2021–2028). Solo a causa dell’inflazione, dal 2029 questa cifra potrebbe aumentare a oltre 490 milioni. Con 5,5 milioni di abitanti, la Norvegia dal punto di vista della popolazione è nettamente più piccola della Svizzera. Di conseguenza la quota pro capite del contributo svizzero è nettamente inferiore a quella norvegese. I motivi vanno ricercati nel fatto che la Svizzera, tramite la via bilaterale settoriale, ha un accesso minore al mercato interno di quello di cui gode la Norvegia nel quadro del SEE. La Svizzera, infine, a causa della sua posizione geografica, fornisce prestazioni fondamentali per l’infrastruttura europea.

Il primo periodo di contribuzione previsto inizia nel 2030, per rispettare i due anni di differenza rispetto all’inizio del QFP dell’UE 2028–2034 (v. n. 2.10.5.1). Se la parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE entrasse in vigore prima del 2030 ci sarebbe dunque tempo sufficiente per preparare l’attuazione. Il periodo di contribuzione dura dieci anni, dal 2030 al 2039. Le modalità di attuazione più precise, come la ripartizione dei fondi tra gli Stati partner nel settore della coesione, saranno definite dalla Svizzera e dall’UE entro un anno dall’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto in un memorandum d’intesa. A quel punto gli Stati partner potranno essere identificati sulla base criteri fissati nell’Accordo sul contributo (RNL inferiore al 90 % dell’RNL medio dell’UE).

Poiché i movimenti migratori continuano a rappresentare una grande sfida per il continente europeo, una parte del primo contributo svizzero potrà essere destinato alla collaborazione nel settore della migrazione (fr. 42 mio. all’anno). Come avviene ora, Stati partner nel campo della migrazione saranno Stati membri dell’UE in cui la pressione migratoria è particolarmente forte e/o Stati che hanno, come la Svizzera, un interesse a rafforzare la governance della migrazione.

2.10.5.6 Impegno finanziario supplementare una tantum

Nel corso dei colloqui esplorativi l’UE aveva inizialmente chiesto che il contributo svizzero venisse versato dalla fine del 2024. La Svizzera però non poteva impegnarsi in questo senso perché essendo arrivata a scadenza, alla fine del 2024, la legge federale

521 Cfr. www.eeagrants.org.