Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.10.5.3 Ammontare del contributo svizzero per i futuri periodi di contribuzione

Con l’Accordo il contributo svizzero diventa permanente. La Svizzera si impegna dunque a versare regolarmente, in futuro, un contributo finanziario ad alcuni Stati membri dell’UE. L’Allegato I dell’Accordo sul contributo stabilisce come dovrà essere determinato l’importo del contributo svizzero per i futuri periodi di contribuzione. Ciò garantisce la sicurezza della pianificazione ed è anche nell’interesse della Svizzera. Il punto di partenza del calcolo è l’ammontare del contributo del precedente periodo di contribuzione. Per mantenere il potere d’acquisto, il contributo svizzero viene poi adeguato all’inflazione. Infine, in base a considerazioni politiche – per esempio per tenere conto degli sviluppi avvenuti nel frattempo nelle relazioni tra la Svizzera e l’UE – l’importo può subire un aumento o una diminuzione del 10 per cento al massimo.

Nel caso di un allargamento dell’UE il contributo svizzero viene adeguato in maniera proporzionale, purché il nuovo Stato membro risponda ai criteri fissati per rientrare tra gli Stati partner nel settore della coesione. Anche nel caso dell’uscita di uno Stato partner dall’UE il contributo viene adeguato in maniera proporzionale. L’ammontare dell’adeguamento viene concordato dalle Parti contraenti, ossia è oggetto di negoziati tra la Svizzera e l’UE e viene determinato in modo appropriato. Questo permette, tra le altre cose, di prendere in considerazione le ripercussioni di un allargamento dell’Unione sulle relazioni tra Svizzera e UE nel loro complesso.

2.10.5.4 Composizione delle controversie

L’Accordo sul contributo prevede una procedura di composizione delle controversie nel caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell’Accordo. La composizione delle controversie si basa sul modello del tribunale arbitrale e non prevede alcun ruolo per la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). In un primo momento le Parti devono cercare una soluzione concordata in seno al Comitato misto. Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione entro tre mesi, una o l’altra Parte può chiedere l’apertura di un procedimento arbitrale. Il tribunale arbitrale decide se una Parte ha effettivamente violato l’Accordo. Le divergenze in merito all’attuazione degli accordi specifici per Paese sono escluse dal procedimento arbitrale e devono essere risolte secondo la procedura prevista dai singoli accordi di attuazione.

La decisione del tribunale arbitrale è vincolante per le Parti contraenti. Se una delle due Parti non rispetta la decisione, l’altra può prendere misure di compensazione proporzionate nel campo di applicazione degli accordi che fanno parte del pacchetto Svizzera-UE, ossia, oltre all’Accordo sul contributo, gli accordi relativi al mercato interno, l’EUPA, l’Accordo EUSPA e l’Accordo sulla sanità. La questione della proporzionalità delle misure di compensazione può essere a sua volta sottoposta al tribunale arbitrale. A determinate condizioni, quest’ultimo può concedere una sospensione delle misure di compensazione in modo che non entrino in vigore prima che sia stata emessa la decisione sulla loro proporzionalità, come nel caso degli accordi relativi al mercato interno.