Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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conseguenza utilizzati solo dal momento dell’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE e per un periodo di dieci anni (2030–2039). Questi mezzi sono destinati unicamente al settore della coesione. Le concrete modalità di attuazione, per esempio la ripartizione tra gli Stati partner, saranno definite entro l’anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo sul contributo in un memorandum d’intesa con l’UE. Nel memorandum d’intesa sarà anche fissato in modo più preciso, a seconda del momento dell’entrata in vigore, l’ammontare complessivo dell’impegno finanziario supplementare. Poiché l’attuazione di questo impegno finanziario una tantum avverrà parallelamente all’attuazione del primo contributo, sarà sufficiente stipulare con gli Stati partner nel settore della coesione un unico accordo che li comprenda entrambi.
2.10.6 Commento ai singoli articoli dell’Accordo
Parte I – Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi
Nell’articolo 1 vengono definiti gli obiettivi dell’Accordo sul contributo. Nel quadro del pacchetto Svizzera-UE, la Svizzera fornisce un contributo volto a ridurre le disparità economiche e sociali all’interno dell’Unione. In questo modo punta a rafforzare le relazioni con l’UE e con i suoi Stati membri e a rispondere a importanti sfide comuni.
Art. 2 Oggetto
L’Accordo sul contributo getta le basi per il versamento di un contributo finanziario regolare della Svizzera. Questo contributo integra le misure adottate dall’Unione e dai suoi Stati membri nel settore della coesione e le loro risposte a importanti sfide comuni.
Art. 3 Definizioni
Lett. a Elenco di accordi
L’elenco di accordi comprende gli accordi relativi al mercato interno, l’EUPA, l’Accordo EUSPA e l’Accordo sulla sanità. Si tratta degli accordi del pacchetto svizzera-UE a cui, in aggiunta all’Accordo sul contributo, si fa riferimento in particolare all’art. 17 (Misure di compensazione).
Lett. b Periodo di contribuzione
L’Accordo sul contributo prevede che ogni contributo svizzero sia versato per un periodo di tempo determinato. Questo periodo di tempo è denominato periodo di contribuzione.
Lett. c Periodo di attuazione
Il periodo di contribuzione va distinto dal periodo di attuazione, In questo periodo di tempo il singolo contributo svizzero viene attuato e i fondi vengono versati. Ogni periodo di attuazione dura almeno dieci anni, ed è quindi più lungo del relativo periodo di contribuzione. Ciò corrisponde alla durata del periodo di attuazione dei contributi svizzeri finora versati e permette una corretta realizzazione dei programmi e dei progetti sostenuti.
Lett. d Stato partner