Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Con «Stato partner» si intende uno Stato membro dell’UE che beneficia di un contributo svizzero in un determinato periodo di contribuzione.

Lett. e Stati partner nel settore della coesione

Stati partner nel settore della coesione sono Stati membri dell’UE il cui RNL pro capite misurato in standard di potere d’acquisto è inferiore al 90 per cento del RNL medio pro capite dell’UE. Questo criterio, come il periodo di riferimento da utilizzare, corrisponde a quello applicato dall’UE per identificare gli Stati membri che hanno diritto ai mezzi del Fondo di coesione. Ciò permette di garantire che la Svizzera sostenga, nel settore della coesione, solo Paesi membri dell’UE economicamente deboli.

Lett. f Misura di sostegno

Nell’Accordo sul contributo il concetto di «misura di sostegno» è un concetto generale utilizzato per indicare programmi e progetti realizzati con il sostegno del contributo svizzero.

Art. 4 Condizioni quadro per il contributo finanziario regolare della Svizzera

Art. 4 par. 1

L’articolo 4 paragrafo 1 definisce il quadro temporale per il contributo regolare della Svizzera, strutturato in base a periodi di contribuzione successivi. Ogni periodo di contribuzione inizia due anni dopo l’inizio del QFP e copre lo stesso numero di anni. Con questo avvio sfasato rispetto al QFP, per ogni periodo di contribuzione possono essere identificati settori specifici per i quali non sono stanziati mezzi finanziari dell’UE, o solo in maniera insufficiente, e rispetto ai quali la Svizzera dispone di competenze specifiche. Inoltre, a quel punto gli Stati partner non saranno più impegnati nella pianificazione di progetti e programmi legati alla politica di coesione dell’UE.

Art. 4 par. 2

L’articolo 4 paragrafo 2 disciplina la prima delle due tappe previste dal meccanismo giuridicamente vincolante per il contributo regolare svizzero, ovvero la conclusione del memorandum d’intesa tra la Svizzera e l’UE relativo a ogni singolo periodo di contribuzione.

La lettera a stabilisce che la Svizzera si impegna a fornire, per ogni periodo di contribuzione, un contributo determinato sulla base dell’allegato I. Quest’ultimo elenca gli elementi in base ai quali viene fissato l’ammontare del contributo e stabilita la ripartizione tra gli Stati partner e quella tra fondi destinati al settore della coesione e fondi destinati alle altre importanti sfide comuni (v. commento all’all. I).

La lettera b stabilisce che le Parti contraenti stipulano, per ogni periodo di contribuzione, un memorandum d’intesa giuridicamente non vincolante. Affinché si possano rispettare le scadenze previste e la Svizzera disponga del tempo sufficiente per concludere con gli Stati partner gli accordi di attuazione del contributo svizzero specifici per Paese (accordi di attuazione; v. commento all’art. 5), le Parti avviano i colloqui sul memorandum d’intesa per il periodo di contribuzione successivo 36 mesi prima della fine di quello in corso. Il memorandum d’intesa deve essere stipulato al più tardi 12 mesi prima dell’inizio del nuovo periodo di contribuzione.