Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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L’obiettivo del memorandum è consentire alle Parti di accordarsi sugli elementi elencati alla lettera b numeri i–vi. Ossia:

Numero i: l’ammontare del contributo svizzero determinato secondo gli elementi fissati nell’allegato I.

Numero ii: la ripartizione dei fondi tra i Paesi partner nel settore della coesione, determinata in base alla chiave di ripartizione definita nell’appendice 2 dell’allegato I.

Numero iii: le aree tematiche per la cooperazione nel settore della coesione sulla cui base la Svizzera e gli Stati partner selezionano le misure di sostegno durante i negoziati per gli accordi di attuazione specifici per Paese (v. commento all’art. 5).

Numero iv: se una parte di un determinato contributo finanziario della Svizzera è intesa a rispondere ad altre importanti sfide comuni, vengono definite le importanti sfide comuni che sono state individuate. In questo caso il memorandum d’intesa deve definire anche i criteri per la scelta degli Stati partner e per la ripartizione dei fondi tra il settore della coesione e quello delle altre sfide comuni.

Numero v: una descrizione generale del contenuto previsto degli accordi di attuazione specifici per Paese.

Numero vi: la durata del periodo di attuazione del singolo contributo, che non può essere inferiore alla durata minima di dieci anni stabilita nell’Accordo sul contributo.

Lettera c: se il memorandum d’intesa non viene concluso 12 mesi prima dell’inizio del periodo di contribuzione interessato, ogni Parte ha la possibilità di avviare una procedura di composizione delle controversie (v. commento all’art. 16). Se una Parte chiede la costituzione di un tribunale arbitrale, spetta a quest’ultimo decidere se le Parti hanno agito in buona fede durante i colloqui per la conclusione del memorandum. Con questa norma si precisa chiaramente che il mancato rispetto dei termini per la conclusione del memorandum d’intesa non va considerato necessariamente una violazione dell’Accordo sul contributo. Le Parti sono tuttavia tenute a fare tutto il possibile per rispettare questa scadenza. Un comportamento contrario alla buona fede costituirebbe infatti una violazione dell’Accordo sul contributo. Si possono considerare esempi di un simile comportamento: la richiesta di inserire nel memorandum elementi non previsti dalle disposizioni dell’Accordo sul contributo o i tentativi di una Parte di ostacolare in generale la conclusione del memorandum d’intesa.

Art. 5 Accordi specifici per Paese e altre misure di sostegno

L’articolo 5 disciplina la seconda tappa prevista dal meccanismo giuridicamente vincolante per i contributi regolari svizzeri, ossia la conclusione con gli Stati partner degli accordi di attuazione specifici per Paese ed eventualmente la predisposizione di altre misure di sostegno gestite direttamente dalla Svizzera.

Art. 5 par. 1

Il paragrafo 1 prevede tre forme di attuazione del contributo svizzero. In primo luogo, dopo la conclusione del memorandum d’intesa con l’UE, la Svizzera conclude accordi di attuazione con gli Stati partner interessati. Ciò riguarda la parte più consistente del contributo (min. il 90 % dei fondi nel settore della coesione, v. commento all’all. I). In secondo luogo, la Svizzera può predisporre, anche se in misura limitata, ulteriori