Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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misure di sostegno, che attua direttamente per esempio creando un fondo svizzero. In terzo luogo, infine, può decidere di versare contributi a strumenti di finanziamento di terzi. Tutte e tre le forme di attuazione del contributo svizzero sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’Accordo sul contributo (v. commento Parte II) e a quanto stabilito nel memorandum d’intesa.
Art. 5 par. 2
Secondo l’articolo 2 dell’Accordo, il contributo della Svizzera integra le misure dell’UE e dei suoi Stati membri nel settore della coesione e quelle prese per affrontare altre importanti sfide comuni. Questo principio trova nell’articolo 5 paragrafo 2 una concretizzazione, perché negli accordi di attuazione specifici per Paese devono essere presi in considerazione, oltre alle politiche dell’UE, i quadri strategici nazionali degli Stati partner approvati dalla Commissione europea.
Art. 5 par. 3
L’articolo 5 paragrafo 3 prescrive il contenuto minimo degli accordi specifici per Paese, in particolare: la distribuzione dei fondi tra le aree tematiche, le misure di sostegno, le strutture di gestione e di controllo e le autorità competenti dello Stato partner. Questi elementi erano già compresi negli accordi di attuazione dei contributi svizzeri precedenti.
Art. 5 par. 4 e 5
Come per i precedenti contributi svizzeri, i mezzi finanziari risulteranno impegnati al momento della conclusione degli accordi di attuazione. I paragrafi 4 e 5 fissano una scadenza entro la quale la Svizzera e lo Stato partner devono concludere questo accordo e fanno una differenza tra gli accordi di attuazione nel settore della coesione e quelli nel settore delle altre sfide comuni individuate. Nel campo della coesione gli accordi di attuazione devono essere conclusi entro due anni dall’inizio del periodo di contribuzione mentre in quello delle altre sfide comuni individuate entro cinque anni. Il motivo di queste diverse scadenze è che nel settore delle altre importanti sfide comuni spesso è necessario garantire una maggiore flessibilità, per esempio nel caso in cui si debba rispondere a rapidi cambiamenti delle rotte migratorie verso l’Europa.
Art. 5 par. 6
Se gli accordi di attuazione non vengono conclusi entro i termini previsti, la Svizzera e l’UE hanno la possibilità di avviare una procedura di composizione delle controversie conformemente all’articolo 16 dell’Accordo sul contributo (v. commento all’art. 16). Le azioni dello Stato parte vengono attribuite all’UE in quanto Parte contraente dell’Accordo sul contributo. Se la controversia è sottoposta al tribunale arbitrale, quest’ultimo verifica se la Svizzera e il rispettivo Stato partner hanno agito in buona fede durante i negoziati per la conclusione dell’accordo di attuazione interessato. A questo proposito si può fare riferimento alle spiegazioni sulla regolamentazione analoga applicata nel caso del memorandum d’intesa (v. commento all’art. 4 par. 2 lett. c).
Art. 5 par. 7
L’articolo 5 paragrafo 7 conferma la prassi preesistente secondo la quale i fondi relativi a un determinato contributo svizzero sono disponibili solo fino alla fine del