Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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rispettivo periodo di attuazione. Se uno Stato partner non riesce a utilizzarli entro questo termine, decadono. I fondi inutilizzati non vengono dunque trasferiti al successivo contributo svizzero.
Art. 6 Comunicazione tra la Svizzera e la Commissione
In base a quanto stabilito nel paragrafo 1, la Svizzera informa la Commissione europea degli accordi di attuazione con gli Stati partner entro un mese dalla loro pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali Il paragrafo 2 prevede inoltre che la Svizzera e la Commissione europea comunichino regolarmente in merito all’attuazione dei contributi svizzeri.
Art. 7 Tassi di cofinanziamento
Le misure di sostegno attuate dagli Stati partner sono generalmente cofinanziate da questi ultimi. L’articolo 7 prevede che i tassi di cofinanziamento per gli Stati partner corrispondano ai tassi applicati dall’UE nell’ambito della sua politica di coesione (attualmente pari al 15 %). La Svizzera e lo Stato partner possono tuttavia decidere di comune accordo di discostarsi da questi tassi.
Art. 8 Aiuti di Stato e appalti pubblici
L’articolo 8 stabilisce che nell’attuazione delle misure di sostegno devono essere rispettare le regole vigenti nel campo degli appalti pubblici. Ciò significa che in Svizzera si applica il diritto svizzero e negli Stati partner il diritto dell’UE o il relativo diritto nazionale.
Art. 9 Responsabilità
Secondo l’articolo 9 la responsabilità della Svizzera è limitata alla messa a disposizione dei fondi nel quadro dell’accordo di attuazione e delle altre misure di sostegno e non ha alcuna responsabilità nei confronti di terzi.
Art. 10 Cambiamenti nella composizione dell’Unione
L’articolo 10 determina le modalità dell’adeguamento del contributo svizzero nel caso di un allargamento dell’Unione o dell’uscita dall’UE di uno Stato membro. Se si tratta di Stati che rispondono ai criteri per rientrare tra gli Stati partner del contributo svizzero nel settore della coesione ai sensi dell’articolo 3, il contributo viene adeguato in maniera proporzionale, conformemente al paragrafo 1. L’adeguamento si applica dalla data in cui il cambiamento diventa effettivo. In base a quanto stabilito al paragrafo 2 l’adeguamento viene determinato dalle Parti contraenti, ossia è oggetto di specifici negoziati tra la Svizzera e l’UE: in questo modo è possibile tenere conto delle ripercussioni dei cambiamenti di composizione dell’Unione sulle relazioni generali tra la Svizzera e l’UE.
Parte II – Attuazione e gestione dei fondi
Art. 11 Valori comuni
Secondo l’articolo 11, l’attuazione del contributo si basa su valori comuni di rispetto dei diritti umani, democrazia, Stato di diritto, dignità umana e uguaglianza.
Art. 12 Gestione del contributo finanziario regolare della Svizzera