Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Conformemente al paragrafo 1, responsabile della gestione generale del contributo è la Svizzera. I costi di gestione sono inclusi, ai sensi del paragrafo 2, nell’importo totale fissato nel memorandum d’intesa.
Art. 13 Principi di attuazione
L’articolo 13 disciplina i principi di attuazione del contributo. I negoziati e l’attuazione, d’intesa con i Paesi partner, avvengono, secondo il paragrafo 1, in uno spirito di partenariato paritario. L’attuazione delle misure di sostegno concordate è di competenza degli Stati partner (par. 2), che mettono a disposizione adeguati sistemi di controllo e di gestione per assicurare un’attuazione corretta. Il paragrafo 3 stabilisce che per le misure direttamente realizzate dalla Svizzera è responsabile quest’ultima, che assicura inoltre una corretta attuazione mettendo a sua volta a disposizione adeguati sistemi di gestione e controllo.
Secondo il paragrafo 4, l’attuazione delle misure deve rispettare i valori comuni di cui all’articolo 11. Devono inoltre essere rispettati i principi di buongoverno e di una rigorosa gestione dei conti e devono essere garantiti trasparenza, non discriminazione, efficienza e obbligo di rendiconto. L’attuazione si fonda sul comune impegno della Svizzera e degli Stati partner a contrastare qualsiasi forma di corruzione. A tale scopo devono essere predisposte misure e procedure efficaci per prevenire, individuare e gestire qualsiasi azione che possa mettere a repentaglio l’uso appropriato dei fondi. Le misure e le procedure introdotte devono tenere conto dei rischi concreti di corruzione individuati.
Nel caso di una violazione degli obblighi di cui al paragrafo 4 che metta a rischio o possa mettere a rischio un’attuazione solida, la Svizzera, sulla base del paragrafo 5, può prendere provvedimenti appropriati, proporzionati ed effetivi relativamente alle misure di sostegno interessate. In casi gravi, una sospensione, o a una cancellazione, di queste misure può essere considerato un provvedimento appropriato, proporzionato ed effetivi. Prima di prendere tali provvedimenti la Svizzera effettua una valutazione della situazione nel cui quadro lo Stato partner può prendere posizione.
Secondo i paragrafi 6 e 7 la Svizzera può anche effettuare controlli conformemente ai propri requisiti interni e gli Stati partner sono tenuti a sostenerla fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari. La Svizzera effettua i suoi controlli basandosi sul livello di rischio e tenendo conto dei principi di audit unico e della proporzionalità rispetto al rischio con lo scopo di ridurre al minimo i costi dei controlli e gli oneri amministrativi per i beneficiari.
Come previsto nell’articolo 5 paragrafo 3, la Svizzera e gli Stati partner concretizzano le disposizioni dell’articolo 13 nell’accordo di attuazione e in quel contesto possono decidere di applicare standard superiori agli standard minimi fissati nell’Accordo sul contributo.
Parte III – Disposizioni istituzionali
Art. 14 Comitato misto
Tramite l’Accordo sul contributo viene istituito un Comitato misto (par. 1) copresieduto da un rappresentante della Svizzera e da un rappresentante dell’UE (par. 2). Le sue competenze sono elencate in maniera esaustiva al paragrafo 3; il Comitato misto: assicura il corretto funzionamento nonché la gestione e