Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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l’applicazione effettivi dell’Accordo, formula raccomandazioni alle Parti contraenti, adotta decisioni dove previsto dall’Accordo ed esercita qualsiasi altra competenza a esso attribuita dall’Accordo. Costituisce inoltre un forum per consultazioni reciproche e per uno scambio continuo di informazioni, in particolare nell’ottica di trovare una soluzione in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione dell’Accordo. Le decisioni del Comitato misto devono essere prese per consenso e sono vincolanti per le Parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle (par. 4). Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno (par. 5), si dota di un proprio regolamento interno (par. 6) e può istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo coadiuvino nell’adempimento dei suoi compiti (par. 7).

Art. 15 Principio dell’esclusività

L’Accordo sul contributo include una procedura di composizione delle controversie. Secondo l’articolo 15, le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo esclusivamente attraverso questa procedura. Si tratta di un obbligo usuale nel contesto dei trattati internazionali per evitare il cosiddetto «forum shopping». Gli accordi relativi al mercato interno e l’Accordo sulla sanità contengono disposizioni identiche dal punto di vista materiale per le procedure di composizione delle controversie previste al loro interno (v.

n. 2.1.5.4.1).

Art. 16 Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione

La procedura di composizione delle controversie presenta due livelli e si basa su un classico modello applicato nel campo dei trattati internazionali, che prevede la costituzione di un tribunale arbitrale.

In un primo momento le Parti devono cercare una soluzione concordata in seno al Comitato misto. L’obiettivo è esaminare tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell’Accordo (par. 1). Se il Comitato misto non riesce a trovare una soluzione entro tre mesi da quando è stato interpellato in merito, ogni Parte contraente può chiedere la costituzione di un tribunale arbitrale paritetico (par. 2). Nel Protocollo sul tribunale arbitrale vengono disciplinati i dettagli relativi alla costituzione del tribunale e al procedimento arbitrale. Le regole corrispondono in linea di massima a quelle previste negli accordi relativi al mercato interno (v.

n. 2.1.5.4.2). Le poche disposizioni del Protocollo sul tribunale arbitrale che non hanno un equivalente negli accordi relativi al mercato interno sono descritte più dettagliatamente nel commento agli articoli del Protocollo.

Il tribunale arbitrale, unica entità competente per l’interpretazione dell’Accordo sul contributo, deve basarsi sulle norme e sui principi applicabili tra le Parti in materia di interpretazione dei trattati internazionali (art. IV.3 par. 1 Protocollo sul tribunale arbitrale). A differenza di quanto accade negli accordi relativi al mercato interno, l’articolo 16 non prevede alcun coinvolgimento della CGUE nel procedimento arbitrale. Il motivo è da ricercarsi nella natura dell’Accordo sul contributo: tramite tale Accordo la Svizzera non partecipa al mercato interno dell’UE, non è dunque previsto alcun recepimento del diritto dell’UE e di conseguenza la sovranità della CGUE per quanto riguarda l’interpretazione di questo diritto non è chiamata in causa. Gli elementi istituzionali, elaborati specificamente per la partecipazione al mercato interno dell’UE, come il coinvolgimento della CGUE – strettamente limitato – da