Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 540Fedlex · Rapporto esplicativo
parte dei tribunali arbitrali nel caso degli accordi relativi al mercato interno (v.
n. 2.1.5.4.2), non sono quindi previsti nell’Accordo sul contributo.
Nella sua valutazione della compatibilità tra l’Accordo sul contributo e le misure prese da una delle due Parti contraenti, il tribunale arbitrale può doversi occupare in via preliminare di questioni concernenti l’interpretazione del diritto di una delle due Parti. Questa situazione è riconducibile al fatto che determinate disposizioni dell’Accordo rinviano alla legislazione dell’una o dell’altra Parte. Per esempio, l’articolo 13 paragrafo 6 rimanda ai requisiti interni in base ai quali la Svizzera può effettuare controlli negli Stati partner. In un caso simile il tribunale arbitrale può considerare il diritto interno di ciascuna delle Parti come una questione di fatto (matter of fact) conformemente alla prassi prevalente (par. 3). A tal fine è vincolato alla prassi delle autorità o degli organismi responsabili dell’interpretazione della norma in discussione e pertanto, se la questione preliminare riguarda il diritto interno svizzero, il tribunale arbitrale è vincolato alla prassi prevalente delle autorità e degli organi giurisdizionali svizzeri. Il modello illustrato è presente anche in altri accordi (di recente è stato inserito nell’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia523).
Non sono di competenza del tribunale arbitrale le controversie che riguardano l’attuazione degli accordi specifici tra la Svizzera e gli Stati partner (par. 4). La procedura per la composizione di tali controversie, tra cui, in particolare, quelle relative alle misure prese dalla Svizzera a causa del mancato rispetto dei valori comuni e dei principi di attuazione (v. commento all’art. 13), è disciplinata in questi accordi. Questa norma tiene conto del fatto che l’attuazione del contributo svizzero concerne in primo luogo la cooperazione bilaterale tra la Svizzera e il singolo Stato partner e non la cooperazione tra la Svizzera e l’UE.
Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per la Svizzera e per l’UE. La Parte soccombente comunica all’altra Parte e al Comitato misto le misure prese per dare seguito alla decisione del tribunale arbitrale (par. 5).
Art. 17 Misure di compensazione
Se la Parte che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato l’Accordo non comunica all’altra Parte contraente, entro un termine ragionevole fissato dal tribunale arbitrale (v. art. IV.2 par. 6 Protocollo sul tribunale arbitrale), le misure prese per attuare la decisione di quest’ultimo, o se l’altra Parte ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest’ultima Parte può prendere misure di compensazione proporzionate conformemente all’articolo 17 paragrafo 1.
Il presupposto per l’adozione di misure di compensazione è dunque sempre la presenza di una decisione arbitrale, in base alla quale la Parte interessata ha omesso di comunicare, entro un termine ragionevole, le misure di attuazione o ha preso misure che l’altra Parte giudica non conformi alla decisione del tribunale arbitrale.
Nel contesto dell’Accordo sul contributo è praticamente impossibile prendere misure di compensazione proporzionate – in particolare da parte dell’UE. Eventuali misure
523 FF 2024 2318